Legge di stabilità: Ecobonus, ristrutturazioni e tasse sugli immobili

Mentre siamo in attesa che il Governo trasferisca alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilanci...

17/10/2013
Mentre siamo in attesa che il Governo trasferisca alle Camere il testo definitivo del disegno di legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014) approvato martedì scorso, possiamo già esaminare il provvedimento per ciò che riguarda l’Ecobonus, il bonus ristrutturazioni e la tassazione sugli immobili.
Il Titolo II (Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili) del provvedimento contiene l’articolo 6 rubricato “Misure fiscali per il lavoro e le imprese” che al comma 5 definisce le proroghe relative alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e per riqualificazione energetica.
In pratica con la modifica dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013:
  • la detrazione del 65% per il risparmio energetico relativa alle opere realizzate nelle abitazioni sarà prorogata sino al 31 dicembre 2014, mentre passa al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. In pratica, quindi, chi ha avviato in questo scorcio di fine anno i lavori ma non riesce a terminarli e a completare i pagamenti entro il 31 dicembre del 2013 potrà terminare i lavori e effettuare i relativi pagamenti nel 2014 utilizzando sempre la detrazione del 65%;
  • per quanto concerne le oepre realizzate nelle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione del 65% si prolunga alle spese sostenute sino al 30 giugno 2015 mentre per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 passa al 50%.

Con la modifica, poi, dell’articolo 16 del già citato decreto legge n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013:
  • la detrazione del 50 % per ristrutturazioni edilizie viene confermata sino al 31 dicembre 2014 per passare dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 al 40% e sempre fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare
  • a coloro che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è riconosciuta, anche, una detrazione dall’imposta lorda per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

La tassazione sugli immobili viene, poi, trattata dal titolo V (Riforma della tassazione immobiliare) del provvedimento negli articoli dal 19 al 24.
Nel dettaglio viene istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, denominato TRISE (acronimo del “tributo sui servizi comunali”) che si articola in due componenti: la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento denominata TARI (acronimo della “Tassa sui rifiuti); la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di seguito denominata TASI (acronimo della “Tassa sui servizi”.
La nuova TRISE è, in pratica, il nome dato alla “service tax” che a partire dall’1/1/2014 sostituirà la TARES e che andrà versata in quattro rate con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre.

La prima componente della TRISE e cioè la TARI è la tariffa da corrispondere ai Comuni per il servizio rifiuti e sarà commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili; in pratica, sarà versata soltanto da chi occupa l'immobile.
La seconda componente della TRISE e cioè la TASI è necessaria per rimborsare i servizi indivisibili dei Comuni e la sua aliquota iniziale dovrebbe essere fissata all'1 per mille. Sulle seconde case la TASI si sommerà all'IMU ma non potrà superare il tetto massimo del prelievo previsto per quest'ultima imposta.
Per effetto delle novità introdotte dal ddl “legge di stabilità 2014”, l'Imu sulla prima casa la pagherebbero soltanto i proprietari di un immobile di pregio appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A cura di Gabriele Bivona

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