Meno burocrazia per la partecipazione agli appalti pubblici

Meno burocrazia per le imprese che partecipano agli appalti. Le modifiche normative intervenute obbligano, infatti, le pubbliche amministrazioni ad acquisire...

04/10/2013
Meno burocrazia per le imprese che partecipano agli appalti. Le modifiche normative intervenute obbligano, infatti, le pubbliche amministrazioni ad acquisire d'ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati, qualora siano in possesso di altre amministrazioni, le quali non possono più emettere certificati che abbiano valore in procedimenti di cui sono competenti le P.A.

Questo è, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 4785 con la quale il Consiglio di Stato ha, di fatto, smentito quanto sostenuto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 aveva affermato il carattere di "specialità" (lex specialis) del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) rispetto alla disciplina generale contenuta nel d.P.R. n. 445/2000. In particolare, l'AVCP aveva ricordato che l'art. 48 del Codice prevede che la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anziché acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante. L'Autorità ha, dunque, sostenuto che, nonostante le modifiche apportate dall'art. 15 della legge n.183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall'art. 48 del Codice.

Diverso il parere del Consiglio di Stato che sulla questione ha ricordato che trova applicabilità la disposizione contenuta negli articoli 40 e 43 del d.P.R. n. 445/2000 come modificati dalla legge n. 183/2011 secondo cui le stazioni appaltanti dovrebbero procurarsi d'ufficio le informazioni necessarie a comprovare i requisiti di qualificazione.

I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il provvedimento di esclusione per mancata prova dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati in sede di prequalifica dal Consorzio, sorteggiato ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, poggia essenzialmente su due motivazioni:
  1. il Consorzio non ha fornito la comprova del requisito di capacità tecnica previsto dal bando di gara;
  2. alcuni certificati attestanti il possesso del fatturato specifico richiesto dal punto bando o non fanno riferimento al tipo di prestazione resa o fanno riferimento a servizi non relativi esclusivamente all'ambito previsto dal bando.

In riferimento al primo punto, i giudici di secondo grado hanno rilevato che le modifiche normative introdotte dalla legge n. 183/2011 obbligano l'amministrazione ad acquisire d'ufficio i documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati, qualora siano in possesso di altre amministrazioni, le quali non possono più emettere certificati che abbiano valore in procedimenti di cui sono competenti le P.A. Andava, dunque, nella specie, esercitato il potere-dovere di soccorso della stazione appaltante.

Il CdS ha smentito i giudici di primo grado anche per ciò che riguarda la ratione temporis del bando che è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011. In particolare, sebbene il bando sia stato pubblicato anteriormente, il sub-procedimento di verifica dei requisiti si è svolto successivamente alla entrata in vigore della nuova normativa e, per il principio tempus regit actus, trattandosi di norme d'azione, rivolte a regolare l'attività della pubblica amministrazione, trova immediata applicazione nei confronti dei procedimenti in corso non ancora conclusi.

Per quanto riguarda l'obiezione riguardante il carattere di specialità della disciplina dei contratti pubblici che impedirebbe l'applicazione della norma di carattere generale dettata dall'art. 15 della legge 183/2011 (in particolare, l'art. 41, comma 1, lett. "b" e "c", in relazione al comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, il quale prescrive che i servizi prestati ad amministrazioni pubbliche siano comprovati dall'aggiudicataria con certificazioni delle stesse, e l'art. 42, comma 1, lett. "a", il quale prevede che i servizi e le prestazioni in favore di amministrazioni ed enti pubblici siano provati da certificati rilasciati o vistati delle amministrazioni o enti destinatari), il Collegio osserva che il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l'uso. Sicché non può che trovare applicazione anche l'innovazione introdotta con l'art.15 della legge 183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma all'art. 40: "01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" ed all'articolo 43 ha sostituito il comma 1 col seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

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