Autorizzazione unica ambientale: Circolare Ministero Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della titela del territorio e del Mare con la circolare prot. 4981 del 7 novembre 2013 interviene sulla disciplina dell’Autorizz...

11/11/2013
Il Ministero dell’Ambiente e della titela del territorio e del Mare con la circolare prot. 4981 del 7 novembre 2013 interviene sulla disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale con alcuni chiarimenti interpretativi.
Nella circolare viene precisato che l’autorizzazione unica ambientale (AUA) è obbligatoria per le imprese di tutte le dimensioni e tipologie con l’unica eccezione delle imprese che producono emissioni che devono chiedere la più complessa autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Pertanto un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa

Come disposto dall’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n, 35, l’autorizzazione unica ambientale sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale ed ha la finalità di riduzione degli oneri burocratici connessi alla gestione dell’attività di impresa.
Nella circolare viene ricordato che la regola generale contenuta nell’articolo 3 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 59/2013, pone l’obbligo di fare richiesta dell’AUA ogniqualvolta l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di uno tra i titoli abilitativi in elenco, salvo le due seguenti eccezioni:
  • di non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale delle emissioni (articolo 3, comma 3 del regolamento);
  • di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma 1 del regolamento).
Pertanto, l’articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che la richiesta di AUA è, sempre, obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilativi previsti dall’articolo 3, comma 1 del regolamento sakvo che ricorra una delle due deroghe precedentemente citate.

Nella circolare vengono, poi, trattati:
  • l’ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio
  • l’ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio
  • l’ipotesi in cui l’attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale

Per quanto concerne il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA, la circolare precisa che appare utile rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA.

A cura di Gabriele Bivona

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