Gare d'appalto, nessuna esclusione se nell'offerta manca il costo del lavoro

Il mancato inserimento del costo del lavoro all'interno di un'offerta non assume significato determinante tale da comportare l'esclusione da una gara d'appal...

26/11/2013
Il mancato inserimento del costo del lavoro all'interno di un'offerta non assume significato determinante tale da comportare l'esclusione da una gara d'appalto, in quanto il mancato rispetto dei limiti tabellari afferenti il costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere verificata mediante un giudizio complessivo di remuneratività, consentendo quindi all'impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 15 novembre 2013, n. 5143, che ha accolto il ricorso contro un provvedimento di esclusione da una gara. In particolare, i ricorrenti erano stati esclusi da una gara per non aver inserito all'interno dell'offerta il costo del lavoro ai sensi dell'art. 86 del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006).

In primo grado i giudici hanno osservato che l'art. 46, comma 1-bis del Codice dispone che "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte", prevedendo pure "che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle".

Considerato che l'omissione del costo del lavoro:
  • non integra alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal comma 1 bis dell'articolo 46 del Codice, non essendo la stessa espressamente prevista dal medesimo codice, dal relativo regolamento o da altre disposizioni di legge in materia;
  • che tale dichiarazione attiene solo alla valutazione di possibile anomalia dell'offerta;
  • che la stazione appaltante potrà effettuare tale valutazione, se del caso, in un momento successivo della procedura, in sede di verifica dell'anomalia, oppure a ovviare a tale omissione mediante richiesta di integrazione;
dal punto di vista sostanziale, l'aspetto del costo del lavoro ai fini dell'anomalia dell'offerta non assume significato determinante tale da comportare l'esclusione.

Secondo quanto previsto anche dalla giurisprudenza, il mancato rispetto dei limiti tabellari afferenti il costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, non determina l'automatica esclusione dalla gara pubblica dell'impresa alla quale si imputa tale trasgressione ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere verificata mediante un giudizio complessivo di remuneratività, consentendo quindi all'impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito.

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