Equitalia, Rateizzazione straordinaria dei debiti fino a 10 anni

Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla c...

13/11/2013
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. Lo prevede il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013 e come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

Il Decreto prevede 3 diversi piani di rateazione che possono essere scelti:
  1. all'atto della richiesta di un piano di rateazione;
  2. all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario;
  3. all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario.

In particolare, nel primo caso il debitore può alternativamente:
  • chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
  • chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Nel secondo caso (richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario) il debitore può alternativamente:
  • chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
  • chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Nel terzo caso (richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario) il debitore può alternativamente:
  • chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
  • chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

L'art. 3 del Decreto definisce le condizioni per la richiesta del piano di rateazione legandole innanzitutto alla verifica della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per la rateazione delle somme iscritte a ruolo, il debitore deve presentare una istanza comprovante i alcuni requisiti. In particolare, devono ricorrere congiuntamente:
  • la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
  • la condizione di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:
  • per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
  • per i soggetti diversi dai suddetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle A e B allegate al Decreto.

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