Appalti privati, la contestazione delle opere eseguite deve contenete una sintetica indicazione dei difetti accertabili

Per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera in un appalto privato non è sufficiente una generica contestazione o protesta, che non potrebbe tradur...

11/12/2013
Per la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera in un appalto privato non è sufficiente una generica contestazione o protesta, che non potrebbe tradursi in un'azione concreta dell'appaltatore, ma deve contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo.

Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 25433 del 12 novembre 2013 con la quale la Sezione II della Corte Suprema di Cassazione ha rigettato un ricorso presentato contro la precedente sentenza della Corte d'Appello che aveva a sua volta rigettato il ricorso contro un appaltatore a cui era stato opposta la necessità di una revisione complessiva della contabilità finale e la cattiva esecuzione di parte delle opere eseguite.

Gli ermellini, confermando il precedente giudizio, hanno ribadito che la denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera ai fini di cui all'art. 1667 del codice civile, pur non dovendo essere necessariamente analitica, deve comunque, al fine di impedire la decadenza del committente dalla garanzia, contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo. Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, in cospetto della quale la manifestazione della disponibilità dell'appaltatore alla concreta verifica dei vizi o delle difformità non può tradursi nell'assunzione di un valido impegno alla relativa eliminazione, che resterebbe comunque indeterminato.

Appare utile ricordare che l'art. 1667 del codice civile (Difformità e vizi dell'opera) recita:
"1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
3. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna."


In caso, dunque, di opera difforme da quella appaltata (ad es. metratura sensibilmente inferiore da quella prevista nel progetto) o con dei vizi (ad es. l'impianto idrico mal funzionante), il committente deve denunciare le difformità all'appaltatore.

Nel caso di specie, il committente si era limitato ad una generica contestazione delle opere eseguite, negando alla risposta dell'appaltatore alcuna valenza ricognitiva, tale da esimere la controparte dalla specifica denuncia, non essendo ipotizzabile una ricognizione di fatti incerti ed indeterminati, ai fini dell'assunzione di un impegno giuridico. Correttamente è stato, pertanto, escluso che, con tale risposta, l'appaltatore avesse assunto una nuova obbligazione condizionata, considerato che anche questa sarebbe rimasta indeterminata, in assenza di precisazione del facere costituente il relativo oggetto.

A fronte, dunque, di tale persistente genericità delle contestazioni, correttamente la corte di merito ha ritenuto tardive le precisazioni fornite soltanto a giudizio inoltrato, confermando, sotto il profilo sostanziale, la decadenza dalla pretesa garanzia.

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