L'APE nei contratti di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito e nei nuovi contratti di locazione

Il susseguirsi di norme che dal 1991 (legge n. 10/1991) è intervenuto in Italia sul tema dell'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e le fonti ...

20/01/2014
Il susseguirsi di norme che dal 1991 (legge n. 10/1991) è intervenuto in Italia sul tema dell'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e le fonti energetiche rinnovabili ha, soprattutto negli ultimi tempi, destato non poche preoccupazioni sul livello tecnico e culturale di chi nel nostro Paese le leggi le scrive.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere (leggi news), nel mese di dicembre sono state pubblicati:
  • il Decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d."Destinazione Italia"), in vigore dal 24 dicembre, che con l'art. 1, comma 7, sostituisce i commi 3 e 3-bis (quello della nullità dell'atto) dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che diventano un unico comma 3;
  • la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014), in vigore dall'1 gennaio 2014, che con l'art. 1, comma 139 modifica ed integra il comma 3-bis del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 (comma pochi giorni stralciato da un D.L. di pochi giorni prima).

Il disappunto degli operatori di settore ha portato lo scorso 15 gennaio il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri a rispondere ad un'interrogazione posta dall'on. Schullian in merito al regime giuridico degli attestati di prestazione energetica con riferimento ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione.

Il Ministro Cancellieri ha risposto al quesito dapprima facendo un breve excursus sulla normativa che in Italia parla di APE (Attestato di Prestazione Energetica) nevessaria per i contratti traslativi della proprietà di immobili e per i nuovi contratti di locazione immobiliare.

La legge n. 90 del 2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, nel convertire il decreto-legge n. 63 del 2013 (sulla prestazione energetica nell'edilizia), ha previsto un comma 3-bis del citato art. 6, per il quale i predetti contratti che non abbiano l'attestato di prestazione energetica sono dichiarati nulli.
Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosiddetto "Destinazione Italia", ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con un nuovo comma 3, che prevede, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione della prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il decreto-legge, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, non è stato ancora convertito.
L'art. 1, comma 139, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno, ha stabilito che la norma contenuta nel comma 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici.

Da tale sequenza normativa, appare evidente come la Legge di stabilità 2014 sia intervenuta su una norma (il comma 3-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005) non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge cosiddetto "Destinazione Italia".
Il Ministero dello Sviluppo Economico nel convenire con l'inefficacia del rinvio al comma 3-bis contenuto nella legge di stabilità, ha fatto presente di ritenere che la nullità dei contratti privi dell'attestazione di prestazione energetica appare eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata.
Il Ministero della Giustizia ha, infine, informato che sarà valutato, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, un intervento di coordinamento normativo per l'eliminazione dell'erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis contenuto nell'art. 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità e per la risoluzione delle questioni interpretative sollevate dagli interroganti.

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