Dall'1 Gennaio 2014 nuove soglie comunitarie e avvio del sistema AVCpass

L’1 gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo...

02/01/2014
L’1 gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ma, anche, il nuovo sistema AVCpass.
Dall’1 gennaio 2014, dunque, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario deve essere acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ricordiamo che le due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sono entrate in vigore negli stati membri nel mese di Febbraio 2006 e sono state recepite in ambito nazionale dal Codice dei contratti (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) mentre la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 è "relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Con il Regolamento 1336/2013 vengono modificate le soglie contenute nelle tre direttive e nella tabella qui di seguito riportata sono state raffrontate le nuove soglie utilizzabili del prossimo 1 gennaio 2012 con le precedenti relative sia ai lavori che ai servizi e forniture:
 
Soglie precedenti
Soglie dall’1 gennaio 2014
Lavori
5.000.000
5.186.000
Servizi e forniture (settori ordinari)
200.000
207.000
Servizi e forniture (amministrazioni statali)
130.000
134.000
Servizi e forniture (settori speciali)
400.000
414.000

Ricordiamo, anche, che le soglie delle due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE erano state già modificate una prima volta con il Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, una seconda volta con il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della commissione del 4 dicembre 2007, una terza volta con il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30 novembre 2009 ed una quarta volta volta con il Regolamento (CE) n. 1251/2011 della commissione del 30 novembre 2011

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.
In particolare l'articolo 28 del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) deve intendersi, quindi, così modificato:
"1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 207.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV al Codice dei contratti;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.176.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."

Alleghiamo alla presente notizia le tre direttive ed il Regolamento che modifica le soglie.

A cura di Paolo Oreto
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