Autorità LLPP: Indicazioni interpretative sulla riforma dell'arbitrato

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato ieri la determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 avente ad og...

17/01/2014
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato ieri la determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto "Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell'arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

L'Autorità, in riferimento alle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 190/2012 in merito alle modifiche dell disciplina dell'arbitrato, come prevista dagli artt. 241-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella determinazione in argomento precisa che il divieto introdotto al comma 18 dell'art. 1, della l. 190/2012, non comprende le categorie degli avvocati dello Stato e dei magistrati a riposo, ciò in quanto la medesima deve correttamente essere riferita solo ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari e contabili), agli avvocati e procuratori dello Stato ed ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.

L'Autorità rileva, anche, come il suddetto divieto non abbia efficacia retroattiva con riguardo agli incarichi relativi a procedimenti arbitrali in corso od a collegi arbitrali già costituiti alla data del 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore della norma); a tale ipotesi deve assimilarsi anche il caso dei provvedimenti di nomina, con conseguente accettazione, intervenuti prima della data suddetta, anche ove il collegio non si fosse ancora costituito e sia stata presentata l'istanza di nomina del terzo arbitro alla camera arbitrale successivamente a tale data.

Nella determinazione l'Autorità ha rilevato, poi, dubbi interpretativi e problemi di coordinamento con la vigente normativa con specifico riguardo ai seguenti profili:
  • problematiche di diritto transitorio in relazione all'applicazione dei divieti dettati dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (entrata in vigore il 28/11/2012) che esclude determinate categorie professionali dal novero dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro;
  • problematiche di diritto transitorio in relazione alla autorizzazione preventiva e motivata da parte dell'organo di governo della PA prevista dal comma 19, che sostituisce il comma 1 dell'art. 241 del Codice, anche in relazione alla sanzione di nullità della clausola ivi prevista;
  • rapporto tra la nuova disciplina dettata dal Codice e l'art. 810 c.p.c.;
  • individuazione dei soggetti ai quali può essere affidato l'incarico di arbitro della p.a. alla luce del generico rinvio al Codice, contenuto all'art. 1, comma 21 della legge n. 190/2012.


© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Autorità