Nuova costruzione o Ristrutturazione?dal Consiglio di Stato i termini per qualificare l'intervento

La distinzione tra interventi di nuova costruzione ed interventi sul patrimonio esistente assume un ruolo essenziale nella definizione di ristrutturazione, n...

04/03/2014
La distinzione tra interventi di nuova costruzione ed interventi sul patrimonio esistente assume un ruolo essenziale nella definizione di ristrutturazione, nei cui contorni risiede anche il concetto di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e spostamento di lieve entità del fabbricato rispetto all'area di sedime originaria.

A tornare sui concetti di nuova costruzione e ristrutturazione, è stato questa volta il Consiglio di Stato con la sentenza n. 735 del 17 febbraio 2014, in una vicenda che risale al 2009, ovvero prima dell'importante modifica apportata al Testo Unico in Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 280/2001 il riferimento alla "sagoma" dell'edificio. La nuova disposizione, quindi, ha fatto rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia anche i lavori di demolizione e ricostruzione senza il mantenimento della sagoma originaria dell'edificio (leggi news).

Il Consiglio di Stato è intervenuto sul concetto di ristrutturazione (anche con demolizione e ricostruzione) rilevando come in questo non rientri il caso di un residuo di manufatto, completamente diruto, fondamentalmente costituito da segmenti del muro perimetrale nemmeno idonei al riconoscimento dell'originaria area di sedime.

Rilevata l'inesistenza di un fabbricato su cui intervenire, appaiono del tutto non condivisibili le affermazioni sulla possibilità della ristrutturazione, in quanto tale intervento è espressamente consentito, anche nella forma della ricostruzione previa demolizione, in presenza di un edificio esistente.

Chiarito questo concetto, i giudici di secondo grado hanno confermato anche che l'inesistenza di un edificio su cui intervenire esclude la possibilità di una realizzazione di parcheggi (ex legge 122 del 1990), visto che la legge ricollega tale facoltà ai soli manufatti esistenti, anzi impone uno stretto vincolo di pertinenzialità, non concepibile in assenza dell'opera principale. Sussistono quindi anche qui elementi idonei a giustificare l'annullamento disposto dal Comune relativamente alla D.I.A. riferita alla realizzazione dei garages interrati.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati