Controllo dei requisiti: Termine perentorio anche per l'aggiudicatario

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014 ha affermato che anche il vincitore di un appalto ha l'obbligo di provare i requisiti dichia...

03/03/2014
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10 del 25 febbraio 2014 ha affermato che anche il vincitore di un appalto ha l'obbligo di provare i requisiti dichiarati, senza possibilità di deroga..
L’articolo, 48, comma secondo, del Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) deve essere interpretato nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 1 del citato articolo 48, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che il termine previsto dal primo comma del citato art. 48, in relazione alla verifica a campione, ha natura perentoria, «tranne il caso di un oggettivo impedimento alla produzione della documentazione non in disponibilità» mentre è divisa sulla natura del termine che viene assegnato dall’amministrazione all’aggiudicatario nella procedura prefigurata dal secondo comma dello stesso art. 48.
Nella sentenza viene precisato che:
  • secondo un primo orientamento, il secondo comma dell'art. 48, a differenza del primo comma, non contempla un termine legale entro il quale la documentazione richiesta dall'amministrazione deve essere prodotta con un termine non perentorio che dovrebbe essere considerato soltanto sollecitatorio, ed in tal senso si era pronunciata l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009;
  • per un secondo orientamento, invece, il termine, anche del 2° comma, ha natura perentoria.

L’Adunanza Plenaria con la sentenza in argomento, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice l’aggiudicatario, e il secondo classificato, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi ed economico - finanziari entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta e che tale termine ha natura perentoria.

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