Sistri, da Confindustria la richiesta di sospensione

“Numerose varianti, tempi di esecuzione più che raddoppiati (quasi 7 anni), rilevante aumento dei costi, eccessivo ricorso ai subappalti”. Sono queste le cri...

24/04/2014
Numerose varianti, tempi di esecuzione più che raddoppiati (quasi 7 anni), rilevante aumento dei costi, eccessivo ricorso ai subappalti”. Sono queste le criticità del Nuovo Centro Congressi EUR, la così detta “nuvola di Fuksas” per le quali l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta con una Delibera inviata al Dipartimento del Tesoro (MEF) in quanto azionista del committente, ed alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali danni erariali,

L’Autorità con nella deliberazione n. 11 del 23 aprile, sottoscritta dal Consigliere relatore Giuseppe Borgia e dal Presidente Sergio Santoro, ha precisato che l’esecuzione dell’opera è stata caratterizzata da numerose varianti che oltre a determinare un rilevante aumento dell’importo contrattuale hanno influito sui tempi di realizzazione e comportato l’insorgere di un contenzioso tra stazione appaltante ed appaltatore.
Parte di queste varianti appaiono riconducibili a carenze e inadeguate rappresentazioni dello stato di fatto del progetto esecutivo che si sarebbero potute evitare.
Altre varianti che hanno comportato opere diverse ed aggiuntive, inoltre, non fanno parte delle fattispecie contemplate dal Codice degli appalti.

L’appalto è stato aggiudicato per € 221.544.010,50, di cui € 5.300.050,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
I lavori eseguiti a tutto il 30.9.2013 (SAL n.33) ammontano ad € 184.756.231,30.
Le riserve avanzate dall’appaltatore con riferimento al SAL n.33 (a tutto il 30.9.2013) hanno raggiunto un importo complessivo di € 188.157.745,91 (pari ad oltre il 100 % dei lavori eseguiti); parte di queste riserve sono state oggetto del primo accordo bonario per un importo di € 56.365.269,67 (pari al 30 % dei lavori eseguiti).
Di particolare rilievo è la sproporzione delle ingenti somme corrisposte per le spese tecniche e la direzione artistica, complessivamente circa 20 milioni di euro.

La deliberazione dell’Autorità viene conclusa con i seguenti rilievi:
  • l’esecuzione dell’opera è stata caratterizzata da numerose varianti, che, oltre a determinare complessivamente un rilevante aumento dell’importo contrattuale, hanno influito sui tempi di realizzazione e comportato l’insorgere di un contenzioso tra stazione appaltante ed appaltatore; alcune di tali varianti appaiono riconducibili a carenze e inadeguate rappresentazioni dello stato di fatto del progetto esecutivo, che si sarebbero potute evitare con un maggior approfondimento e la dovuta integrazione delle varie componenti della progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica);
  • con riferimento alle problematiche che hanno determinato la necessità di opere diverse e aggiuntive (varianti n.7 ed 8), osserva come le esigenze finalizzate ad una ottimale fruizione del complesso per l’attività congressuale derivino da criteri generali di flessibilità d’uso del complesso, che avrebbero dovuto essere tenuti in debito conto sin dalla progettazione originaria, in quanto passibili di incidere in modo rilevante sulla distribuzione interna degli spazi e sulla definizione degli impianti, interferendo con le altre opere, e così dando luogo a variazioni sostanziali non riconducibili alle fattispecie dell’art.132 del codice;
  • la variante “migliorativa” n. 3, che ha contemplato una diversa ed evidentemente più efficace concezione della struttura nei confronti dell’azione sismica, tra l’altro con modesta riduzione di spesa, configuri una previsione progettuale iniziale comunque passibile di essere perfezionata;
  • la sproporzione tra costo delle opere e importo delle spese tecniche, in particolare per quanto attiene le spese per la progettazione delle opere complementari e la direzione artistica;
  • al di là delle problematiche e delle prescrizioni avanzate da enti terzi, che Eur S.p.A. e il Comune si sono trovati ad affrontare, rileva, per l’acquisizione dei titoli edilizi, anche una cronologia dei passaggi attraverso i vari organi del Comune connotata da tempi eccessivi e relativamente ai quali non sono state fornite adeguate motivazioni;
  • circa il contenzioso già definito con accordo bonario, evidenzia che alcuni dei maggiori oneri riconosciuti all’appaltatore avrebbero dovuto essere più propriamente inseriti nelle varianti; ciò in quanto detti oneri sono sostanzialmente lavorazioni aggiuntive, la cui necessità è emersa nel corso dell’esecuzione;

L’Autorità conclude la determinazione ravvisando deficit dovuti alla eccessiva frammentazione del contratto in sub-contratti, evidenziati come una concausa di parte dei ritardi dalla (prima) direzione dei lavori; al riguardo restano valide, in vista del contenzioso ancora pendente, le osservazioni formulate circa l’esigenza che la commissione ex art. 240 del Codice valuti con attenzione, avendo riguardo a quanto indicato dal direttore dei lavori, il concorso di eventuali responsabilità dell’Impresa nei ritardi maturati nell’esecuzione, atteso che gran parte delle richieste economiche avanzate si fondano sull’anomalo andamento dei lavori.

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