DURC: Il TAR Veneto conferma i 15 giorni per mettersi in regola

Il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicen...

11/04/2014
Il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Tale condizione viene riaffermato nella Sentenza del TAR Veneto n. 486 dell’8 aprile 2014.
I giudici del TAR, nella sentenza, precisano che gli enti previdenziali deputati all’emanazione del DURC debbono attivare un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale che fossero privi del requisito della regolarità contributiva possono sanare la loro posizione prima dell’emissione di un documento di nel termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva stessa; quanto sopra in riferimento a quanto previsto dall’articolo 31, ottavo comma del decreto-legge n. 69/2013 convertito dalla legge n.98/2013, entrato in vigore il 22.6.2013, in cui viene precisato che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (che le stazioni appaltanti debbono acquisire d’ufficio, attraverso strumenti informatici, ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, primo comma, lett. i) del codice dei contratti) “gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC….invitano l'interessato……a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

Nella stessa sentenza il Collegio si occupa anche delle “gravi violazioni” connesse alla presentazione del DURC chiarendo che “non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione….fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”, così come disposto dall’articolo 8, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 24/10/2007.

A cura di Gabriele Bivona

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