Esercizio abusivo della professione, inasprite le sanzioni

Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione sarà punito con la reclusione fino a due anni, con una mul...

08/04/2014
Chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una specifica abilitazione sarà punito con la reclusione fino a due anni, con una multa da 10.000 euro a 50.000 euro e con la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati.

Lo ha previsto il Disegno di Legge n. 471 in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, approvato lo scorso 3 aprile dal Senato.

Il Ddl ridisegna in quadro sanzionatorio previsto contro chi esercita abusivamente una professione per la quale è prevista l'abilitazione e l'iscrizione all'albo, modificando gli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, gli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché l'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

Per quanto riguarda l'art. 348 (Esercizio abusivo di una professione) viene quadruplicata la reclusione (da 6 mesi a 2 anni) e centuplicata sanzione amministrativa (nell'attuale versione è prevista una multa da 103 a 516 euro).

Modifiche anche alla disciplina della professione di mediatore. Viene modificato, infatti, l'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39: le parole "siano incorsi per tre volte" sono sostituite dalle seguenti "siano già incorsi". Dunque, a chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo e sia già incorso nella sanzione amministrativa (7.500 - 15.000 euro) si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale (reclusione fino a 2 anni e multa tra 10.000 e 50.000 euro) e l'art. 2231 del codice civile (la prestazione eseguita non gli dà azione per il pagamento della retribuzione).

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