Bonus Mobili con tetto di 10.000 euro ma senza vincolo sulle spese di ristrutturazione

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 della legge di conversione del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 si è definitivament...

29/05/2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 della legge di conversione del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 si è definitivamente messa la parola fine (almeno fino alla prossima modifica) sulla querelle relativa al bonus mobili.

Durante l'ultimo anno, infatti, il bonus mobili ed elettrodomestici previsto dall'art. 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013 aveva subito diverse modifiche che avevano destato non pochi problemi ai contribuenti. Ricordiamo, intanto, che a chi fruisce della detrazione per gli interventi edilizi previsti all'art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un ulteriore bonus fiscale del 50% per le ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella versione originaria del D.L. n. 63/2013 era previsto che tali spese non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Con la conversione in legge del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 sono state apportate alcune modifiche al D.L. n. 63/2013 tra le quali l'abrogazione del vincolo sulle spese di ristrutturazione.

Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, inoltre, le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Ciò vuol dire che sarà possibile portare in detrazione fino ad un massimo di 10.000 euro di mobili ed elettrodomestici da destinare ad arredare un immobile per cui sono stati compiuti dei lavori di ristrutturazione anche di 200 euro (ad esempio).

Ricordiamo che il bonus mobili era stato istituito con decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) per i contribuenti che fruivano della detrazione per le ristrutturazioni per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quindi:
  • lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

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