Autorità LL.PP.: Variazioni requisiti ordine generale e direzione tecnica

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, con un comunicato del 12 maggio scorso pu...

21/05/2014
Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Sergio Santoro, con un comunicato del 12 maggio scorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, ha dato le opportune indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

Nel dettaglio, il Presidente dell’Autorità in riferimento a quanto previsto nell’art. 74 comma 6 del Regolamento n. 207/2010, che dispone che la mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui all’art. 8, comma 5, nonché delle variazioni di cui all’art. 87, comma 6, nel termine di 30 giorni previsto nei due citati articoli,comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
Nel Comunicato il Presidente aggiunge, poi, che:
  • sul sito www.avcp.it, alla voce Servizi - Servizi ad accesso riservato è attivo il sistema per la comunicazione per via telematica all’Osservatorio presso l’Autorità delle variazioni di cui all’art. 74 comma 6 del Regolamento (relative alla variazione dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 8, comma 5 variazione della Direzione Tecnica di cui all’art. 87, comma 6.);
  • le comunicazioni dovranno essere effettuate dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere con le credenziali, codice fiscale e password, fornite con il servizio di auto registrazione secondo quanto indicato nella relativa pagina web dell’Autorità;
  • a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato 12 maggio 2014 e, quindi dal 20/5/2014 le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni di cui agli artt. 8, comma 5 e 87, comma 6 del Regolamento esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico, mediante accesso all’indirizzo web sopra indicato e secondo le indicazioni riportate nell’apposito manuale utente disponibile al medesimo link;
  • a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Comunicato 12 maggio 2014 e, quindi dal 20/5/2014 cessa di avere efficacia la precedente modalità di comunicazione mediante modulo cartaceo allegato alla Determinazione dell’Autorità n. 3 del 6 aprile 2011.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Autorità