Posta Elettronica Certificata e Registro, ad ogni Impresa la sua PEC

Illegittima l'iscrizione al Registro delle Imprese di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più al...

19/05/2014
Illegittima l'iscrizione al Registro delle Imprese di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre). Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica con una lettera-circolare inviata a tutte le Camere di Commercio d'Italia e all'Agenzia per l'Italia Digitale.

In particolare, il Ministero del Lavoro ha dovuto chiarire il caso di iscrizione di un indirizzo PEC di un'impresa da parte di altra. Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria, è stato chiesto di chiarire se, nei casi in cui emerga l'iscrizione di una medesima PEC su due distinte imprese, tra loro non collegate:
  • si debba avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2190 c.c.;
  • ovvero, sia affidato al Conservatore il compito di provvedere ad aggiornare i relativi dati, dovendosi ritenere l'indirizzo PEC una notizia REA.

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 5 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

In riferimento a tale obbligo, nel caso in cui si rilevi, d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un'altra (o di più altre) o l'iscrizione sulla posizione di un'impresa di un indirizzo PEC che non sia proprio della stessa, si avvierà la procedura di cancellazione del dato in questione, previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC proprio.

Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall'art. 16, c. 6-bis, del DL 185/08 (nel caso delle società), e dall'art. 5, c. 2, secondo periodo, del DL 179/12 (nel caso delle imprese individuali).

A cura di Gabriele Bivona
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