Registro anagrafe e Conto condominale: i chiarimenti del Garante della Privacy

Per la compilazione dei dati relativi al registro anagrafe condominiale, previsto dall'articolo 10, comma 6 della Legge 220/2012, il condomino non deve forni...

07/05/2014
Per la compilazione dei dati relativi al registro anagrafe condominiale, previsto dall'articolo 10, comma 6 della Legge 220/2012, il condomino non deve fornire alcuna prova documentale all'amministratore.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo ad alcuni quesiti posti da Confedilizia e da singoli cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modificato la disciplina del condominio.

Ricordiamo che l'art. 10 della legge n. 220/2012 di modifica della disciplina del condominio, sostituisce l'art. 1130 del codice civile (Attribuzioni dell'amministratore) prevedendo, tra le altre cose, che l'amministratore deve "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Il Garante ha, però, chiarito che il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe condominiale". In base alla disciplina privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. L'amministratore, dunque, può:
  • acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio;
  • chiedere i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
Non può, invece, chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Per quanto riguarda poi le informazioni relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del "Decreto Destinazione Italia" i condomini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.

Conto condominale
In riferimento al Conto condominiale, il condomino può chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Questo deve, infatti, essere aperto e utilizzato dall'amministratore ma nonostante sia intestato al condominio, i singoli condomini sono titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

A cura di Gabriele Bivona
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