Tutela del patrimonio culturale: Ulteriori deroghe al Codice dei contratti

Dopo gli scandali che hanno riguardato tutte le grandi opere degli ultimi anni, nessuno si sarebbe aspettato un nuovo intervento del Governo in deroga alle p...

04/06/2014
Dopo gli scandali che hanno riguardato tutte le grandi opere degli ultimi anni, nessuno si sarebbe aspettato un nuovo intervento del Governo in deroga alle procedure contenute nel Codice dei contratti pubblici e a così poco tempo dall'ultimo malcostume tutto all'italiana rappresentato dall'EXPO 2015 di Milano. Ma è proprio quello che è successo!

Sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 31/5/2014 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".
Il decreto-legge è costituito da 18 articoli e contiene norme per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo tra le quali:
  • Misure per favorire il mecenatismo culturale (art. 1)
  • Semplificazioni delle procedure per il Grande Progetto Pompei (art. 2)
  • Tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta (art. 3)
  • Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" e misure per il finanziamento 8art. 7)
  • Credito d'imposta per la digitalizzazione e ammodernamento degli esercizi ricettivi (art. 10)
  • Semplificazioni per l'avvio di strutture turistiche (art. 13)

Spiccano le disposizioni contenute nell'articolo 2 rubricato "Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei" in cui, di fatto, dopo gli scandali dell'EXPO 2015, sono inserite nuove deroghe al Codice ei contratti.

In pratica agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei si applicano, con la giustificazione della necessità di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:
  • la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata da 1 milione a 3,5 milioni di euro;
  • in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni;
  • è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Regolamento n. 207/2010, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
  • il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica;
  • in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate dal 20 al 30 per cento;
  • in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento n. 207/2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
  • in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del Regolamento n. 207/2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

Che a meno di distanza di un mese dagli ultimi scandali sugli appalti di EXPO 2015 quando ancora non si sa bene come continuare i lavori che, in atto, sono fermi in attesa di eventuali determinazioni di Raffaele Cantone, il magistrato che guida l'Authority anticorruzione che dovrà vigilare sulle procedure degli appalti per l'EXPO si potesse arrivare a continuare con deroghe al Codice ha dell'inverosimile!
Se, poi, entriamo nel merito delle deroghe, ci chiediamo come le stesse possano essere state individuate senza alcun contributo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ma ci soffermiamo soltanto su quella relativa alla confusione tra controllore e controllato ed, infatti, arriva la novità che il responsabile del procedimento possa sempre svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Per non parlare del fatto che il responsabile del procedimento, oltre ad essere anche progettista e direttore dei lavori potrebbe procedere alla verifica del progetto con una semplice attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice e della loro conformità alla normativa vigente!

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