Riqualificazione edifici scolastici e Grande Progetto Pompei: quale sarà il prossimo scandalo italiano?

Quanti sono i soldi pubblici che (almeno negli ultimi 10 anni) sono stati dilapidati per la realizzazione di grandi eventi sul territorio italiano? Mondiali ...

10/06/2014
Quanti sono i soldi pubblici che (almeno negli ultimi 10 anni) sono stati dilapidati per la realizzazione di grandi eventi sul territorio italiano? Mondiali di nuoto, G8, Expo, Mose sono solo gli ultimi di un elenco che, se fosse quantificato in numeri, lascerebbe di stucco chiunque.

Considerato il filo conduttore che ha legato insieme questi eventi, la domanda che mi sono posta è: quale sarà il prossimo grande scandalo italiano?La risposta non credo sia molto difficile, soprattutto se andiamo ad analizzare alcuni dei provvedimenti varati dagli ultimi 2 governi (Letta e Renzi). Sto parlando, in particolare, della riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014, e della tutela del patrimonio culturale, Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Riqualificazione e messa in sicurezza edifici scolastici
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2014 ha dato la possibilità a Sindaci e Presidenti di provincia di attuare "con maggiore tempestività" i programmi di intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013 n. 906 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). In particolare, con il nuovo provvedimento i Sindaci ed i Presidenti delle Province, sino al 31 dicembre 2014 potranno operare come commissari governativi con la possibilità di deroghe ad alcune norme del Codice dei contratti e del testo unico in edilizia.

Tutela del patrimonio culturale
Il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, in attesa di conversione, prevede all'art. 2 alcune norme speciali per il Grande Progetto Pompei che, sempre ai fini della straordinarietà dell'evento e di una accelerazione degli interventi, prevede l'applicazione di una serie di norme derogatorie che non possono non far sgranare gli occhi degli addetti ai lavori. Un attenta analisi è stata condotta dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE). Il Direttore generale di progetto:
  • può avvalersi dei poteri previsti dall'art. 20, co IV, secondo periodo, del D.lgs. 185/2008 ( cioè, provvede in deroga ad ogni disposizioni vigente, nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici);
  • può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi;
  • in deroga all'art. 48, comma II, del D.lgs. 163/2006, procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, purché la stessa venga comunque fornita nel successivo termine, a tal fine assegnatogli dal medesimo Direttore, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento:
  • può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche la funzione di progettista o di direttore dei lavori;
  • è sostituita la verifica dei progetti da una attestazione del RUP di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice.

Per quanto riguarda le procedure di gara:
  • è elevata a 3,5 milioni di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 204 del D.lgs. 163/2006;
  • è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui al comma 12 dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, anche durante il termine dilatatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo;
  • in deroga all'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici, sono elevate al trenta per cento le percentuali degli interventi in variazione del progetto di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

Volendo lasciare a voi ogni commento, voglio soffermarmi solo sulla confusione che si verrà a creare tra controllore e controllato. Il responsabile del procedimento potrà, infatti, sempre svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, oltre che procedere alla verifica del progetto con una semplice attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice e della loro conformità alla normativa vigente.

Fate, dunque, la vostra scommessa: quale sarà il prossimo grande scandalo?
© Riproduzione riservata