Opere d'arte negli edifici pubblici: Circolare del Ministero delle Infrastrutture

Sulla Gazzetta ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2014 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3728 del 28 maggio ...

12/06/2014
Sulla Gazzetta ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2014 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3728 del 28 maggio 2014 recante “Circolare in merito alle modalità di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. Norme per l'arte negli edifici pubblici”.
La circolare fa riferimento alla legge n. 717 del 1949 che al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del relativo progetto.

Con la circolare in argomento, al fine di garantire l'effettiva applicazione della norma, viene ricordato il puntuale espletamento delle seguenti attività:
  • in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico venga espressamente accertato se lo stesso rientri o meno nell'ambito di applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano state poste correttamente in essere le necessarie previsioni economiche e tecniche. La stessa verifica dovrà essere effettuata in sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle relative eventuali varianti in corso d'opera;
  • il Responsabile del Procedimento curi in particolare l'aspetto relativo all'inserimento dell'opera d'arte, promuovendo, in tempi adeguati, il relativo bando;
  • negli atti relativi all'affidamento degli incarichi di collaudo di opere che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n.717/49 sia specificamente richiamata la disposizione dell'art. 2-bis della stessa legge che prevede la non collaudabilità dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata l'opera d'arte;
  • in sede di approvazione del certificato di collaudo sia verificato che il collaudatore si sia espresso positivamente in merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49.

Ricordiamo, poi, che successivi interventi normativi hanno limitato l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo tutti i progetti di importo inferiore ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell'edificio da realizzare; sono, poi, scluse, a prescindere dall’importo, alcune tipologie di edifici pubblici ed in particolare:
  • l'edilizia scolastica;
  • l'edilizia universitaria;
  • l'edilizia sanitaria;
  • l’edilizia residenziale sia di uso civile che militare.

Le più recenti modifiche introdotte, da ultimo, dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno, poi, inciso sull'ammontare della quota percentuale dell'importo di progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte, originariamente previsto nella misura fissa del 2% dell'importo del progetto stesso.
La quota dell'importo complessivo del progetto da destinare alla realizzazione delle opere d'arte è modulata, oggi, in base all'importo del progetto, secondo percentuali inversamente proporzionali, come diseguito riportato:
  • 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;
  • 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro;
  • 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

Con decreto 23 marzo 2006, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato linee guida contenenti specifiche indicazioni operative.
Dette linee guida possono ritenersi ancora oggi, limitatamente alle parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici nel frattempo evolutasi, un utile punto di riferimento.
Con riferimento alla vigente normativa relativa ai contratti pubblici si rammenta che il richiamo alla legge n.717 del 1949 è presente nel codice dei contratti all'art. 141, recante la disciplina del collaudo dei lavori pubblici e che il Regolamento n. 207/2010, agli articoli 16 e 178, nell'individuare le voci che concorrono alla quantificazione del costo complessivo dell'opera e le voci da inserire nel quadro economico di progetto, annovera tra le destinazioni delle somme a disposizione della stazione appaltante, rispettivamente al comma 1, lettera b), punto 10, dell'art. 16 e al comma 1, lettera o), dell'art. 178, le spese finalizzate alle opere artistiche, ove previste.

A cura di Gabriele Bivona
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