POS per i professionisti: nessuna sanzione per chi trasgredisce

Si avvicina il 30 giugno 2014 e la "febbre da POS" cresce. Dopo aver chiarito che l'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito da...

11/06/2014
Si avvicina il 30 giugno 2014 e la "febbre da POS" cresce. Dopo aver chiarito che l'art. 15, comma 4, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), modificato dall'art. 9, comma 15-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n.150 (convertito dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15) non obbliga esplicitamente a dotarsi di un POS ma solo ad "accettare pagamenti attraverso carte di debito", è già intervenuto il Consiglio Nazionale Forense puntualizzando che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito e che nel caso in cui il professionista ne sia sprovvisto si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall'obbligazione (leggi news).

A distanza di 3 settimane dalla circolare del Consiglio Nazionale Forense, è intervenuto anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare 10 giugno 2014, n. 382 recante "Ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS", con la quale viene rilevato che la normativa di riferimento non determina "l'insorgenza di un obbligo di dotazione del POS da parte dei professionisti interessati alla data del 30 giugno 2014, bensì un mero ampliamento delle modalità di pagamento attraverso le quali l'utenza è legittimata a corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata". Come già chiarito anche dagli Avvocati, dal 30 giugno 2014 i soggetti beneficiari di una prestazione professionale avranno la possibilità di un nuovo strumento di pagamento, mentre i professionisti saranno tenuti a dotarsi di apposito sistema POS, solo qualora essi intendano concretamente farvi ricorso.

Anche secondo gli Ingegneri italiani, in caso di ingiustificato rifiuto da parte del professionista (eventualmente sprovvisto di POS) a ricevere il pagamento secondo carta di debito, non perderà il diritto a ottenere il proprio onorario, ma si verrà a determinare una situazione di stallo, derivante dalla cosiddetta "mora del creditore", che non determina comunque un esonero dal pagamento della prestazione.

Al fine, comunque, di evitare spiacevoli inconvenienti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri consiglia di pattuire preventivamente per iscritto le modalità di pagamento con il quale sarà pagato l'onorario, specificando eventualmente di volersi avvalere di una modalità di pagamento alternativa al POS (bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di 1.000 euro, come previsto dall'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007).

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