Progetto Pompei: Modificate le deroghe al Codice dei contratti

La Camera dei Deputati ha approvato ieri, in prima lettura il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni u...

10/07/2014
La Camera dei Deputati ha approvato ieri, in prima lettura il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per essere convertito in legge entro il 30 luglio, pena la decadenza.

Il decreto-legge è costituito da 18 articoli e contiene norme per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo tra le quali:
  • Misure per favorire il mecenatismo culturale (art. 1)
  • Semplificazioni delle procedure per il Grande Progetto Pompei (art. 2)
  • Tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta (art. 3)
  • Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" e misure per il finanziamento (art. 7)
  • Credito d'imposta per la digitalizzazione e ammodernamento degli esercizi ricettivi (art. 10)
  • Semplificazioni per l'avvio di strutture turistiche (art. 13)

Nel passaggio alla Camera dei Deputati sono state modificate alcune norme dell'articolo 2 rubricato "Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei" in cui, di fatto, dopo gli scandali dell'EXPO 2015, erano state inserite nuove deroghe al Codice ei contratti. Le modifiche apportate in sede di conversione mitigano queste deroghe ottenendo una maggiore trasparenza nelle procedure di gara per gli appalti del Grande progetto Pompei. Entrando nel dettaglio, la Camera ha approvato un testo in cui:
  • la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163) che, nel testo del decreto-legge era stata elevata da 1 milione a 3,5 milioni di euro, passa adesso a 1,5 milioni di euro;
  • viene confermata la previsione di deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici ed il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni;
  • viene aumentata dal 2 % al 5 % la percentuale della misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti;
  • viene confermata la possibilità dell'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Regolamento n. 207/2010, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
  • viene confermata la possibilità che il Direttore generale di progetto possa revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; il Direttore generale può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica;
  • viene soppressa la previsione che, in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto possano essere elevate dal 20 al 30 per cento;
  • viene soppressa l'originaria previsione che in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento n. 207/2010, il responsabile del procedimento avrebbe potuto svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;
  • viene modificata la previsione che in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del Regolamento n. 207/2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione, rilasciata dal Direttore generale di progetto, di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente; ricordiamo che nel testo originario l'attestazione doveva essere del responsabile unico del procedimento.

In questo modo, la Camera ha eliminato o modificato alcune norme al fine di puntare su una maggiore trasparenza delle procedure di gara, sul rafforzamento della normativa anticorruzione, sull'innalzamento delle garanzie a corredo delle offerte delle imprese e sull'adozione di un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individuazione di un responsabile di comprovata esperienza e professionalità.


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