Centrali uniche di committenza verso il rinvio e niente varianti all'ANAC per gli appalti sotto soglia

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, nelle due sedute del 21 e del 22 luglio, nel corso dell'esame della legge di conversione del ...

24/07/2014
La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, nelle due sedute del 21 e del 22 luglio, nel corso dell'esame della legge di conversione del decreto-legge n. 90/2014, ha approvato alcuni emendamenti relativi alle centrali uniche di committenza ed alle varianti in corso d'opera.

Entrando nel dettaglio, nella seduta del 21 luglio la Commissione ha approvato un emendamento con cui viene inserito l'articolo 23-bis il cui testo, composto da 3 commi è il seguente:
"1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.?163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.?66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.?89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.?163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n.?39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.?77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.?74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.?122.
3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro
"

Con questo emendamento la Commissione, recependo l'accordo sottoscritto tra Anci e Governo, ha spostato l'avvio delle Centrali uniche di committenza all'1 gennaio 2015 per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi ed all'1 luglio 2015 relativamente all'acquisizione di lavori.

Il rinvio predisposto con l'emendamento approvato costituirà, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 90/2014, la soluzione attesa dai piccoli Comuni, ma tale soluzione si avvererà soltanto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e, quindi, è presumibile un'entrata in vigore della norma per l'inizio del mese di agosto. Con il comma 3 del nuovo articolo 23-bis i comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti potranno procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

La Commissione ha, poi, nella successiva seduta del 22 luglio sostituito, integralmente, il testo dell'articolo 37 del decreto-legge n. 90/2014 relativo alla "trasmissione ad Anac delle varianti in corso d'opera" con il seguente nuovo testo:
"1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.?163, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.?163 di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.?163 sono comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazione pubbliche. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo n.?163 del 2006
".

Con questa nuova formulazione viene introdotto un doppio regime per cui soltanto per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b) e) e d) dell'articolo 132 del Codice dei contratti di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto saranno trasmesse all'ANAC.
In tutti gli altri casi, le varianti in corso d'opera devono essere comunicate all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

In pratica è cancellato l'obbligo, anche per gli appalti sopra soglia della trasmissione delle varianti legate a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (lettera c)) mentre sono state inserite le varianti nate per il manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecutivo (lettera e)).

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