Clausole vessatorie agenzie immobiliari: Provvedimenti dell’Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul proprio bollettino n. 30 del 28 luglio 2014 ha pubblicato i provvedimenti 24995, 24996, 24997, ...

29/07/2014
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul proprio bollettino n. 30 del 28 luglio 2014 ha pubblicato i provvedimenti 24995, 24996, 24997, 24998 e 24999 relativi alle clausole vessatorie inserite nei contratti relativi al settore immobiliare prediposti dalle seguenti 5 società:
  • Gabetti
  • Prelios
  • Frimm
  • Re/Max
  • Buildingcase

Nei 5 provvedimenti l’Autorità ha disposto che:
  • a) che le società pubblichino a propria cura e spese, un estratto dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 37 bis del Codice del Consumo e dell’articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:
    • 1) il testo dell’estratto del provvedimento deve essere quello riportato nell’allegato al provvedimento stesso;
    • 2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla home page del sito delle società stesse con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento;<
  • b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla home page del sito www.gabetti.it;
  • c) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto dell’estratto allegato al provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito internet di pubblicazione dell’estratto, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell’estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

In caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

In allegato alla presente notizia i provvedimenti relativi alle 5 società.

A cura di Gabriele Bivona
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