Emilia Romagna: niente conteggio degli sporti dell'edificio con profondità inferiore o uguale a 1,50 metri

Successivamente alle due delibere di giunta nn. 993 e 994 del 7 luglio scorso relative alla modulistica unificata (leggi news), la Regione Emilia-Romagna ha ...

24/07/2014
Successivamente alle due delibere di giunta nn. 993 e 994 del 7 luglio scorso relative alla modulistica unificata (leggi news), la Regione Emilia-Romagna ha inviato a tutti i sindaci, i Presidenti delle province e gli Ordini e collegi professionali della Regione la circolare n. 0268040 del 18/0712014 agente ad oggetto "Approvazione della Modulistica Edilizia Unificata e dell'atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti urbanistici Deliberazioni della Giunta regionale n. 993 e 994 del 2014, pubblicate sul BURERT n. 210 del 14 luglio 2014".
In particolare nella citata circolare viene precisato, tra l'altro, che non vanno conteggiati gli sporti dell'edificio che abbiano una profondità inferiore o uguale a m. l,50.

La circolare fornisce, inoltre, altre utili indicazioni in merito:
  • alla modulistica edilizia unificata
  • alla semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
  • alle modifiche relative alle definizioni uniformi sulle distanze
  • al recepimento dell'atto di coordinamento tecnico sui controlli edilizi.

In merito alle modifiche relative alle definizioni uniformi sulle distanze, nella circolare viene precisato che con la delibera n. 994 del 2014 la Giunta regionale ha, altresì, sostituito le definizioni tecniche uniformi di cui alla DAL n. 279 del 2010, relative alle distanze dai confini di zona, dai confini di proprietà e tra edifici.

L'innovazione apportata rispetto al testo precedente attiene al fatto che non si considerano significativi ai fini del calcolo delle distanze, e dunque non vanno conteggiati, gli sporti dell'edificio che abbiano una profondità inferiore o uguale a m. l,50. Al contrario, ove i balconi e ogni altra struttura aggettante degli edifici abbiano profondità dalla parete superiore a m. 1,50, nella misurazione delle distanze sopra ricordate si deve partire dal limite esterno dello sporto.
Viene, anche, sottolineato che, poiché dal 28 gennaio 2014 su tutto il territorio regionale operano unicamente le definizioni stabilite dalla DAL n. 279 del 2010 - sia perché i Comuni entro il 27 gennaio u.s. abbiano provveduto a sostituire le precedenti definizioni contenute nei piani urbanistici con il mero rinvio alla medesima delibera regionale, sia nel caso in cui entro il medesimo termine siano rimasti inattivi -, le modifiche appena ricordate operano direttamente dal 14 luglio u.s., data di pubblicazione sul BURERT, della D.G.R. n. 994 del 2014.

A cura di Gabriele Bivona
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