Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 90: Le disposizioni per le opere pubbliche

Sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Conversione in ...

20/08/2014
Sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.
Sullo stesso supplemento ordinario è stato, poi, pubblicato il testo del decreto-legge n. 90/2014 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.
In allegato entrambi i testi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Per quanto concerne le opere pubbliche segnaliamo i seguenti articoli:
  • artt. 13 e13-bis - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del codice dei contratti e Fondi per la progettazione e per l’innovazione
  • art. 19 - Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • art. 23-bis - Proroga delle centrali di committenza
  • art. 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
  • art. 30 - Unità operativa speciale per Expo 2015
  • art. 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione
  • art. 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
  • art. 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione alle gare
  • art. 40 - Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
  • art. 41 - Misure per il contrasto all'abuso del processo

Abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 92 del codice dei contratti e Fondi per la progettazione e per l’innovazione - Con l’art. 13 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione.
Con l’art. 13-bis vengono introdotti nell’art. 93 del Codice dei contratti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione soppressi dall’art. 13.
Le risorse, sempre pari al 2% degli importi posti a base d’asta, vengono fatte confluire dalle Amministrazioni in un fondo denominato “fondo per la progettazione e l’innovazione” e il fondo stesso è destinato per l'80% a remunerare l'attività di progettazione e per il restante 20% all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.
L'80 % del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento adottato dall’Amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Con l’art. 19 viene soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed i relativi compiti sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) che viene ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa.

Proroga delle centrali di committenza - Con l’art. 23-bis, inserito in sede di convesione in legge del Decreto-legge, viene previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice dei contratti, che prevedono l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle modalità di aggregazione ivi previste, entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori.
Viene, anche, precisato che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - Con l’art. 29 viene modificato il comma 52 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Per le seguenti attività:
  • trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  • trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  • estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • noli a freddo di macchinari;
  • fornitura di ferro lavorato;
  • noli a caldo;
  • autotrasporti per conto di terzi;
  • guardiania dei cantieri
le pubbliche amministrazioni dovranno acquisire la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell’informazione, relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le white list, ovvero l’elenco, istituito presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa.
L’iscrizione alle white list diventa, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.

Unità operativa speciale per Expo 2015 - Con l’art. 30 viengono attribuiti al Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.
Viene istituita una apposita Unità operativa speciale, composta da personale anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza, con compiti di verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed alla esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza, di cui alla legge 190/2012, nonché sul corretto adempimento de parte della stessa società EXPO 2015 e delle altre stazioni appaltanti degli accordi in materia id legalità, sottoscritti con la Prefettura di Milano. Inoltre, tale Unità disporrà di poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa AVCP.
L'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione - Con l’art. 32 è previsto che nelle ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda per i reati di concussione, corruzione e turbativa d’asta ovvero in presenza di rilevanti situazione anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture (ivi compresi i concessionari di lavori pubblici ed i contraenti generali), il Presidente dell’ANAC ne informa il Procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al Prefetto competente l’adozione dei seguenti provvedimenti alternativi:
  • ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della concessione;
  • provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione.

Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera - Con l’art. 37 per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del codice dei contratti, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice dei contratti sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice dei contratti.

Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione alle gare - Con l’art. 39 viene inserito nell’art. 38 del Codice dei contratti il comma 2-bis e nell’art. 46 il comma 1-ter con i quali viene previsto che in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali non solo delle dichiarazioni ma anche degli elementi delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente possa provvedere alla relativa sanatoria, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando, il cui valore non può essere inferiore all’uno per mille né superiore all’uno per cento del valore della gara e, in ogni caso, non può superare i 50 mila euro. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. Viceversa, nei casi di irregolarità, incompletezze o mancanze nelle dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante non richiede alcuna regolarizzazione né applica sanzioni.

Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici - Con l’art. 40 vengono previste alcune misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, tra cui la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ad udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (cioè, la PA e i controinteressati).
Solo per esigenze istruttorie, o per l’integrazione del contraddittorio o per garantire il rispetto dei termini a difesa, è possibile rinviare il giudizio di merito ad un’ulteriore udienza, da tenersi non oltre 30 giorni.

Misure per il contrasto all'abuso del processo - Con l’art. 41 vengono rafforzate le misure per il contrasto all’abuso del processo, tra cui la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestatamente infondati, e l’elevazione dell’importo della sanzione, in caso di lite temeraria, fino all’uno per cento del valore del contratto.

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