Incentivo ai tecnici della P.A.: una nota dell'ANCI dopo la conversione in legge del D.L. n. 90/2014

La pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. n. 90/2014 (legge n. 114/2014 - S.O. n. 70 alla G.U. 18/08/2014, n. 190 ) ha messo la parola...

29/08/2014
La pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. n. 90/2014 (legge n. 114/2014 - S.O. n. 70 alla G.U. 18/08/2014, n. 190 ) ha messo la parola fine al tormentone andato avanti per alcuni mesi relativo agli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno alla P.A.

Vicenda che si è conclusa con l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) relativi all'incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione, e l'introduzione nell'art. 93 dei commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione.

Le nuove disposizioni contenute all'interno del D.L. n. 90/2014 sono state efficacemente trattate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani che hanno pubblicato una nota di lettura contenente le novità più rilevanti ovvero:
  • l'introduzione di strumenti finalizzati a favorire il ricambio generazionale negli organici delle amministrazioni pubbliche;
  • la disciplina della mobilità individuale, dei trasferimenti di personale e della gestione del personale in disponibilità;
  • l'allentamento delle limitazioni al turn over per gli Enti locali;
  • il coordinamento delle disposizioni di legge che disciplinano il contenimento della spesa per il personale nei Comuni;
  • la revisione della disciplina relativa agli onorari professionali per le avvocature degli Enti pubblici, ai diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali, e agli incentivi per la progettazione interna;
  • l'ampliamento degli spazi per il ricorso ad incarichi dirigenziali con contratto a termine;
  • la semplificazione delle regole sull'utilizzo del lavoro flessibile da parte degli Enti locali.

In riferimento alla revisione della disciplina relativa agli incentivi per la progettazione interna l'art. 13 bis del D.L. n. 90/2014, come modificato in sede di conversione, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Amministrazione, e in parte all'investimento in innovazione. Di seguito le considerazioni dell'ANCI.

Le risorse per l'incentivazione della progettazione
La norma interviene sull'art. 93 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7- quinquies.
Si stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.

Un importo pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall'Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il regolamento deve stabilire:
  • la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
  • i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
  • i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

Le modalità di erogazione
Il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie.

Le risorse per l'innovazione
Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

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