Approvato lo Sblocca Italia: nuovo proclamo o provvedimento efficace?

Un burrascoso Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso venerdì 29 agosto il decreto legge Sblocca Italia che contiene misure urgenti per l'apertura dei ...

01/09/2014
Un burrascoso Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso venerdì 29 agosto il decreto legge Sblocca Italia che contiene misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Più che Sblocca Italia, però, il decreto legge uscito da Palazzo Chigi è stato definito dal Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi un provvedimento Sblocca Burocrazia, ovvero un modo elegante per confermare che i fondi inizialmente previsti sono stati ridotti all'osso, con il risultato che da molti è stata definita come l'ennesima montatura del Governo Renzi pronto a sbandierare proclami buoni solo come spot. Come la conferenza stampa cominciata con l'ennesima stucchevole gag del Presidente del Consiglio Renzi che per rispondere all'ultima copertina del settimanale britannico Economist (guarda la copertina) ha chiamato a raccolta i giornalisti gustandosi un cono gelato.

Lo Sblocca Italia ha ispirato le riforme strutturale a 4 criteri:
  1. la Semplificazione burocratica
  2. la cantierabilità delle opere
  3. l'aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali
  4. la semplificazione edilizia.

Il Ministro Lupi ha spiegato che contrariamente al recente passato in cui le risorse venivano stanziate ma anche spese male, il DL Sblocca Italia definisce una data, il 31 agosto 2015 i cui tutte le opere dovranno essere partite. Il risultato sarà la creazione di almeno 100 mila posti di lavoro. Non faranno certo piacere ai tecnici dell'edilizia alcune dichiarazioni del Ministro che parlando di semplificazione edilizia ha affermato di dover fare l'impossibile affinché "si torni a crescere e quindi tornare a rendere protagoniste le imprese e le famiglie, con i soldi da una parte e con la lotta alla burocrazia fino alla morte" e chiedendo "Sono padrone in casa mia, perché dovrebbe servirmi un'autorizzazione per spostare una porta?". Dichiarazione quest'ultima che non merita commenti.
"Noi - ha affermato Lupi - abbiamo bisogno di risultati immediatamente, gli investimenti in infrastrutture sono un volano vero, se diamo mossa al settore dell'edilizia siamo sulla strada giusta. 14 miliardi rappresentano un punto di PIL, c'è l'assoluta necessità di andare in quella direzione".

Entrando nel dettaglio delle disposizioni per la semplificazione burocratica, il provvedimento prevede il potenziamento dei Project Bond attraverso alcune misure colte ad incentivare l'utilizzo di questo strumento e garantirne una maggiore flessibilità e trasferibilità tra gli investitori, tra le quali:
  • allineamento della definizione di investitore qualificato a quella utilizzata nella normativa fiscale;
  • possibilità di utilizzo di titoli al portatore, per favorirne la migliore fruibilità sul mercato dei capitali;
  • semplificazione dello strumento delle garanzie, rendendole più flessibili;
  • applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali anche alle garanzie trasferite per effetto della circolazione dei project bond).

Il comunicato di Palazzo Chigi ha individuato i punti salienti della riforma, ovvero:
  • Eliminazione della forma nominativa obbligatoria per i project bond, rendendo l'utilizzo dello strumento più fruibile nell'ambito del mercato dei capitali, soprattutto internazionale, dove tipicamente questi titoli hanno la forma di titoli al portatore.
  • Strutturale estensione del regime fiscale di favore concesso ai project bond (la cui fiscalità è allineata a quella dei titoli del debito pubblico), attraverso la rimozione della limitazione temporale originariamente prevista, che ne circoscriveva l'applicazione soltanto alle emissioni effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore del primo decreto Sviluppo (DL n. 83/2012), ossia fino al giugno 2015.
  • Semplificazioni per la costituzione, la circolazione e l'escussione delle garanzie prestate in favore degli obbligazionisti, superando gli ostacoli collegati al trasferimento delle garanzie in caso di trasferimento delle obbligazioni (questo intervento si traduce in modifiche sia del Codice degli appalti sia del Codice civile).
  • Chiarimento che il privilegio generale può essere concesso anche nell'ambito di finanziamenti sotto qualsiasi forma (quindi anche attraverso l'emissione di obbligazioni e di titoli similari), con la specificazione che sono espressamente inclusi nell'oggetto della garanzia anche i crediti vantati dal concessionario.
  • Chiarimento che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche alle garanzie trasferite per effetto della circolazione dei project bond. Questi titoli infatti sono fisiologicamente destinati alla circolazione sul mercato dei capitali: per tale ragione il regime fiscale in oggetto non sarebbe compiutamente agevolativo se comportasse l'imposizione indiretta proporzionale sulle garanzie nel caso di trasferimento dei titoli.
  • Previsione che le garanzie possono essere rilasciate fino alla scadenza dei titoli.
  • Chiarimento che la facoltà di designare una società che subentri al concessionario in caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario deve intendersi estesa anche in favore dei titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario.
  • Chiarimento che le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati devono essere a loro volta considerati come investitori qualificati, come nel caso tipico di veicoli societari costituiti per effettuare uno specifico investimento obbligazionario (modalità tipica in questo mercato).
  • Chiarimento che restano impregiudicate le disposizioni già previste per il contraente generale in materia di emissione di obbligazioni, con effetto cumulativo.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico il DL prevede misure per il superamento delle procedure di infrazione, accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione degli agglomerati urbani nonché il finanziamento di opere urgenti di sistemazioni idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Viene toccata anche la disciplina sulle rocce da scavo con un adeguamento agli standard europei attraverso una forte semplificazione e snellimento burocratico della disciplina del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo e per la gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.

A cura di Gabriele Bivona
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