Fatturazione elettronica, dal CNDCEC uno schema sintetico delle principali novità

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza n. 55/2013, dal 6 giugno 2014 è scattata la prima fase del progetto che dovrebbe portar...

08/10/2014
Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza n. 55/2013, dal 6 giugno 2014 è scattata la prima fase del progetto che dovrebbe portare all'eliminazione delle fatture cartacee emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali. Obbligo originariamente previsto dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) che a tal fine ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Al fine di chiarire alcuni punti cruciali del nuovo sistema di fatturazione, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha inviato a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini una nota informativa contenente uno schema sintetico delle principali novità introdotte.

Come ricordato dal CNDCEC, dal 6 giugno 2014 gli obblighi di adeguamento ricorrono per i rapporti con le seguenti amministrazioni pubbliche: Ministeri, Agenzia Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale (oltre che per i casi di adesione volontaria anticipata al processo di fatturazione elettronica, art. 6, comma 1 del DM). Mentre per tutte le altre amministrazioni, l'obbligo decorre a partire dal 31 marzo 2015.

Superati i suddetti termini, le P.A. interessate non potranno più accettare fatture cartacee o anche elettroniche ma che non siano state trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio. Oltre 3 mesi dai suddetti termini, le P.A. non potranno neanche procedere ad alcun pagamento (anche parziale) sino all'invio del formato elettronico.

Come specificato dal CNDCEC, l'attuazione della normativa sulla fatturazione elettronica comporta una serie di obblighi che coinvolgono più soggetti:
  • la p.a. per l'accreditamento del canale da utilizzare, il censimento degli uffici all'anagrafe IPA...;
  • i fornitori di beni e servizi alla P.A. che dovranno emettere la fattura utilizzando il nuovo formato ed inviandola attraverso il SdI;
  • i soggetti intermediari (banche, poste, commercialisti) che, come previsto dall'art. 5, comma 1 del DM n. 55/2013, possono essere coinvolti nel processo di fatturazione sotto diversi profili:
    - operatori economici, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di Previdenza Nazionali;
    - intermediari - Il soggetto interessato può scegliere se eseguire le operazioni utilizzando il SdI per conto proprio, ovvero se avvalersi di un soggetto intermediario;
    - in qualità di consulenti che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.

Il Sistema di Interscambio (SdI)
Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture. Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio:

Il Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file:
  • FatturaPA: file XML firmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA che può contenere:
    - una fattura singola (un solo corpo fattura)
    - un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).
  • archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file FatturaPA.
  • messaggio: file XML conforme a uno schema previsto.

Al fine di garantire l'integrità delle informazioni contenute nella fattura e la sicura attribuibilità al soggetto mittente, ogni file "FatturaPA" o "Archivio" trasmesso allo SdI deve essere firmato tramite un certificato di firma qualificata, dall'operatore economico che emette la fattura o dal suo intermediario incaricato. Il file preparato, firmato e nominato può essere inviato allo SdI utilizzando diversi canali di trasmissione:
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) - in questo caso il file è spedito come allegato al messaggio all'indirizzo sdi01@pec.fatturaps.it (è garantito il buon esito della trasmissione solo per mail di dimensione non superiore a 30MB);
  • Web - il file è spedito utilizzando direttamente l'interfaccia web del sistema SdI. Per poter utilizzare questo servizio è necessario possedere l'abilitazione Entratel o Fisconline o essere dotati di smartcard con valore di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente riconosciuta dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso il file non deve superare i 5 MB);
  • Servizio SDI Coop Trasmissione, Servizio SDIFTP, Servizio SPCoop-Trasmissione - per poterlo utilizzare i soggetti interessati devono preventivamente stipulare un accordo di servizio con l'SdI per accreditare il proprio canale (Web-service, Porta di Dominio o FTP) mediante l'apposita applicazione disponibili nella sezione Strumenti del portale.

A cura di Gabriele Bivona
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