Sblocca Italia: Sulla Gazzetta la legge di conversione ed il testo coordinato

Sul supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversion...

12/11/2014
Sul supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014 è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
Si tratta della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto "Sblocca Italia" che con le modifiche introdotte tra Camera e Senato entra in vigore già oggi.
Il provvidemento è costituito dai seguenti 10 capi:
  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri;
  • Capo - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni;
  • Capo III - Misure in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica;
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia;
  • Capo VI - Misure per il miglioramento della funzionalità aeroportuale;
  • Capo VII - Misure per le imprese;
  • Capo VIII - Misure in materia ambientale;
  • Capo IX - Misure in materia di energia;
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali e ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali.

Capo I
Contiene misure per la riapertura dei cantieri. In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina e per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato è nominato commissario per la realizzazione delle opere. L'articolo 2 prevede semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione. L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia eprevede un rifinanziamento nei prossimi anni di 3.851 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 4 reca misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli enti locali e misure finanziarie a favore degli enti territoriali.

Capo II
Contiene misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni. L'articolo 5 prevede la proroga di concessioni autostradali. L'articolo 6 prevede agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili.

Capo III
Contiene misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico. L'articolo 7 detta norme in materia di gestione di risorse idriche, superamento delle procedure di infrazione, accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.L'articolo 8 autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV
Contiene misure per la semplificazione burocratica. L'articolo 9 riguarda interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'articolo 10 potenzia l'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia. L'articolo 11 modifica la disciplina vigente in materia di defiscalizzazione degli investimenti in finanza di progetto. L'articolo 12 attribuisce al Presidente del Consiglio poteri sostitutivi e ispettivi rispetto all'utilizzo dei fondi europei. L'articolo 13 modifica le vigenti disposizioni in materia di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (project bond). L'articolo 14 dispone che non possano essere richiesti da parte degli organi competenti standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo, senza che le modifiche dell'opera siano accompagnate da un'analisi di sostenibilità economica per il gestore dell'infrastruttura. L'articolo 15 promuove l'istituzione di un fondo privato di servizio per la patrimonializzazione delle imprese. L'articolo 16 prevede agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere. L'articolo 16-bis disciplina gli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa. L'articolo 16-ter reca disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio.

Capo V
Contiene misure per il rilancio dell'edilizia. L'articolo 17 prevede semplificazioni, con particolare riguardo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'articolo 17-bis prevede l'adozione di uno schema di regolamento unico edilizio al fine di semplificare e uniformare gli adempimenti. L'articolo 18 riguarda la liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo. L'articolo 19 prevede l'esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione.L'articolo 20 reca misure per rendere più efficienti le società di investimento immobiliare. L'articolo 21 introduce agevolazioni fiscali per l'acquisto di unità immobiliari da locare a canone concordato. L'articolo 22 prevede l'aggiornamento, secondo criteri di semplicità, degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica. L'articolo 22-bis riguarda interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici. L'articolo 23 disciplina una nuova tipologia contrattuale: il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. L'articolo 24 reca misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. L'articolo 25 concerne misure di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale; l'articolo 26 misure per accelerare la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati.

Capo VI
Gli articoli 28 e 29 contengono misure urgenti per il miglioramento della funzionalità aeroportuale e per la pianificazione strategica della portualità e della logistica.

Capo VII
Contiene misure urgenti per le imprese. L'articolo 30 prevede l'adozione di un piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale ed espandere le quote italiane del commercio internazionale. L'articolo 31 riguarda la riqualificazione degli esercizi alberghieri; l'articolo 31-bis detta disposizioni in materia di autotrasporto; l'articolo 32 la nautica da diporto.

Capo VIII
Contiene misure urgenti in materia ambientale. Gli articoli 33 e e 34 riguardano la bonifica ambientale di aree di rilevante interesse nazionale, mentre l'articolo 34 semplifica le procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. L'articolo 35 reca misure per realizzare su scala nazionale un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e attribuisce carattere strategico ai termovalorizzatori.

Capo IX
contiene misure urgenti in materia di energia. L'articolo 36 prevede misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi. L'articolo 36-bis riguarda interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi. L'articolo 37, in tema di approvvigionamento e trasporto del gas naturale, prevede che rivestono carattere di interesse strategico i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. L'articolo 38, al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali, attribuisce il carattere di interesse strategico alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. L'articolo 39 riguarda la revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive.

Capo X
contiene misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali e ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali. L'articolo 40 incrementa di 728 milioni di euro per il 2014 il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, attingendo risorse al fondo per l'occupazione giovanile e femminile e al fondo per la formazione delle imprese. L'articolo 41 detta disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania. L'articolo 42 modifica il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. L'articolo 43, per assicurare stabilità finanziaria, consente agli enti locali in predissesto di utilizzare le risorse del Fondo di rotazione.

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