Offerta economicamente più vantaggiosa: Punteggio relativo al tempo anche con medie matematiche

Il Consiglio di Stato con una sentenza del 29 ottobre scorso interviene sul problema dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vant...

05/11/2014
Il Consiglio di Stato con una sentenza del 29 ottobre scorso interviene sul problema dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice dei contratti e art. 266 del Regolamento n. 207/2010) precisando che la stazione appaltante ha il potere di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto.

Nel caso in argomento, il disciplinare di gara, mentre prevedeva per l’offerta economica l’attribuzione del coefficiente zero al valore a base di gara ed il coefficiente uno all’offerta con il maggior ribasso, con attribuzione del coefficiente alle offerte intermedie proporzionalmente, con il metodo della interpolazione lineare, invece per l’attribuzione del punteggio relativo al tempo d’esecuzione prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo non all’offerta con il maggior ribasso, ma all’offerta media tra tutte quelle presentate e alle offerte superiori a detta media.
Il metodo così previsto per l’attribuzione del punteggio al fattore tempo d’esecuzione avrebbe violato, a giudizio della società appellante, il principio di proporzionalità perché, in caso di utilizzazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio da attribuire all’offerta economica e all’elemento tempo di esecuzione dovrebbe essere automatico e quindi essere caratterizzato dalla proporzionalità, con impossibilità di introduzione di criteri di valutazione ancorati a medie matematiche.
Sia alla resistente che alla appellante sono stati attribuiti cinque punti per l’offerta tempo, pur avendo la prima offerto un ribasso del 30,77 sul tempo a base di gara e la seconda un ribasso del 50%, mentre, applicando il criterio di proporzionalità, alla prima avrebbero dovuto essere attribuiti 3,07 punti ed alla seconda 5 punti, il che avrebbe comportato il primo posto in graduatoria.

Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada precisano che “La stazione appaltante gode di piena discrezionalità nell'individuazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto messo a gara e con il solo limite dell'irragionevolezza o illogicità; in particolare, anche la formula matematica da utilizzare per la valutazione dell'offerta tempo può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità, purché il criterio prescelto sia trasparente ed intelligibile, consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta. Con la conseguenza che in tale contesto può assumere senz'altro importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o viceversa per l'aggiudicazione del servizio, salva l'illogicità dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara.
Ritiene la Sezione legittimo, in quanto non illogico e non irragionevole, il criterio adottato dalla stazione appaltante poiché, nella gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, essa ha il potere di privilegiare il profilo tecnico qualitativo e di non attribuire il punteggio maggiore all’offerta che presenti l’indicazione del minor tempo di effettuazione dei lavori, potendo privilegiare la previsione dell’esecuzione degli stessi in un tempo realisticamente congruo, invece di quella dell’esecuzione in un tempo inverosimilmente ridotto, non attribuendo punteggi aggiuntivi alle riduzioni superiori alla media delle riduzioni del tempo contrattuale.
E’ quindi da valutare incondivisibile la censura di disparità di trattamento ed ingiustificato svuotamento della componente temporale dell’offerta.”



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