Riforma Catasto, in Gazzetta il DLgs n. 198/2015 con le Commissioni Censuarie

Il primo tassello per la vera riforma del catasto è stato posizionato: definite le Commissioni Censuarie che avranno un ruolo di fondamentale importanza per ...

14/01/2015
Il primo tassello per la vera riforma del catasto è stato posizionato: definite le Commissioni Censuarie che avranno un ruolo di fondamentale importanza per l'attuazione della riforma del catasto e soprattutto per il passaggio dai vani ai metri quadri.

Con un evidente ritardo rispetto alla tabella di marcia (a cui il Governo ci ha ormai abituati), è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015 il Decreto Legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 recante "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Il DLgs n. 198/2015, operativo dal 28 gennaio 2015, istituisce le commissioni censuarie locali e quella centrale (Roma), articolandole in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle Commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.

Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali
Le sezioni delle commissioni censuarie locali (ad esclusione di quella di Trento e di quella di Bolzano) sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:
  • a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
  • b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;
  • c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.

Composizione della Commissione censuaria centrale
La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti, ed è articolata in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
  • a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
  • b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia;
  • c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi;
  • d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.

Fanno parte di ciascuna sezione:
  • a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;
  • b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
  • c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI.

Fanno parte inoltre:
  • a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
  • b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
  • c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.

Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie
I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:
  • a) essere cittadini italiani;
  • b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.

Incompatibilità
Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
  • a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
  • c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
  • d) i prefetti;
  • e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
  • f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
  • g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Attribuzioni delle commissioni censuarie locali
Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:
  • a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
  • b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni.
Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.

Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
  • a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
  • b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.

Attribuzioni della commissione censuaria centrale
In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:
  • a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
  • b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.

In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate.
La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.
Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:
  • a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;
  • b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
  • c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.

Spese di funzionamento
Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate.

Di seguito le sedi delle commissioni censuarie locali.
AMBITO REGIONALE SEDI - AMBITO PROVINCIALE
VALLE D'AOSTA AOSTA
PIEMONTE ALESSANDRIA
  ASTI
  BIELLA
  CUNEO
  NOVARA
  TORINO
  VERBANIA
  VERCELLI
 LIGURIA GENOVA
  IMPERIA
  LA SPEZIA
  SAVONA
LOMBARDIA BERGAMO
  BRESCIA
  COMO
  CREMONA
  LECCO
  LODI
  MANTOVA
  MILANO
  MONZA
  PAVIA
  SONDRIO
  VARESE
VENETO BELLUNO
  PADOVA
  ROVIGO
  TREVISO
  VENEZIA
  VERONA
  VICENZA
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO
  TRENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA GORIZIA GORIZIA
  PORDENONE
  TRIESTE
  UDINE
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA
  FERRARA
  FORLÌ
  MODENA
  PARMA
  PIACENZA
  RAVENNA
  REGGIO EMILIA
  RIMINI
TOSCANA AREZZO
  FIRENZE
  GROSSETO
  LIVORNO
  LUCCA
  MASSA
  PISA
  PISTOIA
  PRATO
  SIENA
UMBRIA PERUGIA
  TERNI
MARCHE ANCONA
  ASCOLI PICENO
  FERMO
  MACERATA
  PESARO
LAZIO FROSINONE
  LATINA
  RIETI
  ROMA
  VITERBO
ABRUZZO CHIETI
  L'AQUILA
  PESCARA
  TERAMO
MOLISE CAMPOBASSO
  ISERNIA
CAMPANIA AVELLINO
  BENEVENTO
  CASERTA
  NAPOLI
  SALERNO
PUGLIA ANDRIA
  BARI
  BRINDISI
  FOGGIA
  LECCE
  TARANTO
BASILICATA POTENZA
  MATERA
CALABRIA CATANZARO
  COSENZA
  CROTONE
  REGGIO CALABRIA
  VIBO VALENTIA
SICILIA AGRIGENTO
  CALTANISSETTA
  CATANIA
  ENNA
  MESSINA
  PALERMO
  RAGUSA
  SIRACUSA
  TRAPANI
SARDEGNA CAGLIARI
  NUORO
  ORISTANO
  SASSARI


A cura di Gabriele Bivona
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