Regime di aiuto per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione

Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizza...

07/01/2015
Con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese, è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015 è stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 dicembre 2014 recante "Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione".

Soggetti beneficiari
A questo nuovo sistema di incentivazione possono accedervi le società cooperative in possesso dei seguenti requisiti:
  • devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
  • che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
  • qualificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
  • operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  • operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
  • operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
  • qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Iniziative ammissibili
1. Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere:
  • sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
  • nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto nel punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.

Spese ammissibili
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento, sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
  • essere ammortizzabili;
  • essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;
  • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
  • figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.
Nel caso di finanziamenti agevolati, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.

Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento da parte della società cooperativa alla società finanziaria, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.

I finanziamenti:
  • a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
  • b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
  • c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 percento;
  • d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
  • e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell'importo del programma di investimento.

A cura di Gabriele Bivona
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