Ascensori e Montacarichi: modifiche al DPR n. 162/1999

Modificato il testo del D.P.R. 30 aprile 199, n. 162/1999 su ascensori e montacarichi. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015 è stato, infatti, ...

23/02/2015
Modificato il testo del D.P.R. 30 aprile 199, n. 162/1999 su ascensori e montacarichi. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015 è stato, infatti, pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015 recante "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio".

Le modifiche al DPR n. 162/1999 entreranno in vigore l'8 marzo 2015

Ricordiamo che con il DPR n. 162/1999 è stata data attuazione alle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. Tuttavia nel 2011 la Commissione UE ha emesso nei confronti dell'Italia, con riferimento al decreto direttoriale che regola l'esercizio degli ascensori destinati al trasporto di persone, una lettera di costituzione in mora, contestando il non corretto recepimento della direttiva 95/16/CE. Infatti, secondo la Commissione UE, il richiamato decreto direttoriale introduce, per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, talune prescrizioni a carico delle imprese costruttrici non previste dalla direttiva in questione.

Conseguentemente la Commissione ha chiesto la soppressione delle prescrizioni non conformi ed al fine di evitare l'aggravio della procedura d'infrazione, è stato adottato un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente DPR 162/1999, al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico. In tal modo sarà possibile procedere all'emanazione di un nuovo decreto direttoriale nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Con il provvedimento in argomento vengono apprtate ulteriori modifiche al regolamento 162/1999 per aggiornare o semplificare alcuni aspetti della normativa nazionale non vincolati dalle predette direttive europee.

Il DPR n. 162/1999 disciplina i requisiti di sicurezza per gli ascensori e i montacarichi, prescrivendo le procedure tecniche da seguire prima dell'immissione in commercio e dopo la commercializzazione (controllo degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza da parte di appositi organismi notificati; apposizione della marcatura CE; dichiarazione di conformità; collaudi; titolarità degli obblighi e delle connesse responsabilità). Le norme del DPR che sono oggetto di modifica dispongono quanto segue:
  • gli articoli 11 e 12 prevedono che la disciplina sulla messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi si applichi agli impianti in servizio privato;
  • l'articolo 13 dispone che il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, con verifiche periodiche ogni due anni. A tali verifiche provvedono l'azienda sanitaria locale competente per territorio (ovvero l'ARPA) e la direzione provinciale del lavoro (del Ministero del lavoro) competente per territorio (per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole), nonché gli organismi di certificazione notificati.

Le nuove norme introdotte con il DPR 19 gennaio 2015 dispongono quanto segue:
  • con l'articolo 1 vengono modificati gli articoli 11, 12 e 13 del DPR 162/1999 e viene introdotto il nuovo articolo 17-bis;
  • con le modifiche agli articoli 11 e 12, vengono soppressi i riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina comunitaria in esame. In tal modo le prescrizioni previste dal regolamento vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico;
  • l'articolo 13 viene modificato individuando nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori;
  • con un'ulteriore modifica all'articolo 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori;
  • il nuovo articolo 17-bis del DPR 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza.

L'articolo 2 rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle verifiche e delle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati