Verifiche antimafia mediante White List: emerse criticità applicative

Criticità emerse nell'utilizzo della white list per le verifiche antimafia. Lo ha evidenziato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha inviato a Gov...

03/02/2015
Criticità emerse nell'utilizzo della white list per le verifiche antimafia. Lo ha evidenziato l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che ha inviato a Governo e Parlamento l'Atto di Segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List.

In particolare, la disciplina delle verifiche antimafia prevede l'obbligo di consultazione anche per via telematica di una white list cui sono iscritti i prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52 legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall'art. 29, comma 1, D.L. n. 90/2014) ma non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo elenco e, anzi, disciplina la citata iscrizione in termini volontari (art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013).

Per questo motivo, con l'atto di Segnalazione 21 gennaio 2015, n. 1, l'ANAC, nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'art. 6, comma 7, lett. f), del Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ha formulato alcune osservazioni in merito alla necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte, impone come obbligatorio l'utilizzo del citato elenco ma, dall'altro, non prevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economici di iscriversi nel medesimo e, anzi, disciplina la citata iscrizione in termini volontari.

Il testo dell'art. 1, comma 52 della legge anticorruzione, nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, d.l. 90/2014, prevedeva, per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, l'istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. La norma conferiva all'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede l'effetto di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La disposizione non conteneva alcun obbligo in ordine all'utilizzo del citato elenco per le verifiche antimafia necessarie per l'affidamento delle attività elencate al citato comma 53, vale a dire per: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri.

Con l'atto di segnalazione, l'ANAC precisa che, tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell'intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l'obiettivo di introdurre l'obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, per le imprese che svolgono le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, 'art. 29, d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, legge n. 190/2012 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53.

A cura di Gabriele Bivona
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