Amministratori ed esperti giudiziari: problemi nella determinazione dei compensi

Problemi nella determinazione dei compensi degli amministratori ed esperti di nomina prefettizia in riferimento alle misure straordinarie di gestione, sosteg...

05/03/2015
Problemi nella determinazione dei compensi degli amministratori ed esperti di nomina prefettizia in riferimento alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

Ad evidenzialo è stato il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone in una lettera indirizzata ai Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento.

Nella lettera, Cantone ricorda che agli amministratori prefettizi, come disposto al comma 6 del citato art. 32, spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Il medesimo criterio di quantificazione del compenso viene stabilito, in misura non superiore al 50% di quello liquidabile in forza delle richiamate tabelle, per gli esperti incaricati del sostegno e monitoraggio dell'impresa.

Il richiamato articolo 8 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

Tale decreto attuativo, però, ad oggi non è ancora stato adottato e, nelle more, sono stati stipulati protocolli di intesa e convenzioni ed il Presidente cantone puntualizza che in sede di prima sperimentazione si sono riscontrate significative criticità nella quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori e agli esperti.

In assenza delle tabelle di cui all'articolo 8 del D.lgs. 4 febbraio 2010 n. 14, la prassi di alcune prefetture è stata quella di utilizzare, quali parametri per la base di calcolo dei compensi, quelli individuati nel "Protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati" siglato, il 23 maggio 2014 tra il Tribunale ordinario di Roma e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.

La lettera di Cantone precisa che si ritiene stringente la necessità di introdurre parametri che consentono di determinare il compenso degli amministratori anche in funzione del valore e della durata del contratto anche perché la parametrazione del compenso, come previsto dal citato protocollo, "sulla paga base lorda del dirigente, come da contratto collettivo del settore di appartenenza dell'azienda, ridotta percentualmente dal 20% al 75%" non è idonea a individuare criteri uniformi ove non sia adeguatamente integrata con disposizioni e correttivi ad hoc.

Il Presidente ANAC ha auspicato, dunque, un intervento normativo che in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, stabilisca le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, introducendo specifiche disposizioni per gli istituti introdotti dall'art. 32 del d.l. n. 90/2014.

A cura di Gabriele Bivona
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