Fatturazione elettronica, dal 31 marzo 2015 niente più fatture cartacee con tutte le P.A.

Sta per scattare l'ultima fase del progetto di digitalizzazione della P.A. che ha lo scopo di eliminare definitivamente la carta nei rapporti di fatturazione...

30/03/2015
Sta per scattare l'ultima fase del progetto di digitalizzazione della P.A. che ha lo scopo di eliminare definitivamente la carta nei rapporti di fatturazione con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali.
Il 31 marzo 2015 è, infatti, l'ultimo termine oltre il quale tutti gli enti nazionali e le amministrazioni locali non potranno più accettare fatture emesse/trasmesse in forma cartacea.

Ricordiamo che la prima fase del progetto di fatturazione elettronica è scattata il 6 giugno 2014, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza n. 55/2013, per Ministeri, Agenzia Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale (oltre che per i casi di adesione volontaria anticipata al processo di fatturazione elettronica, art. 6, comma 1 del DM). Dal 31 marzo 2015 l'obbligo è scattato per tutte le altre amministrazioni.

E' utile ricordare anche che la svolta digitale nei rapporti con la P.A. è stata stabilita con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria per il 2008) e che solo dopo poco più di 6 anni il Ministro dell'economia e delle finanze è riuscito nell'intento di emanare il decreto attuativo (inizialmente da emanarsi entro il 31 marzo 2008), DM 03/04/2013, n. 55, per la regolamentazione dell'emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica.

L'attuazione della normativa sulla fatturazione elettronica comporta una serie di obblighi che coinvolgono più soggetti:
  • le pubbliche amministrazioni per l'accreditamento del canale da utilizzare, il censimento degli uffici all'anagrafe IPA;
  • i fornitori di beni e servizi che operano con le P.A., che dovranno emettere la fattura utilizzando il nuovo formato ed inviandola attraverso il SdI;
  • i soggetti intermediari (banche, poste, commercialisti) che, come previsto dall'art. 5, comma 1 del DM n. 55/2013, possono essere coinvolti nel processo di fatturazione sotto diversi profili:
    • operatori economici, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di Previdenza Nazionali;
    • intermediari, il soggetto interessato può scegliere se eseguire le operazioni utilizzando il SdI per conto proprio, ovvero se avvalersi di un soggetto intermediario;
    • consulenti, che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.

In merito all'obbligo di fatturazione elettronica per la PA., il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha recentemente pubblicato la Circolare n. 1/DF, che individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

All'interno della Circolare sono riportate le amministrazioni destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica e il relativo riferimento normativo:
  • Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
  • Soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.
  • Soggetti di cui all'articolo 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007, n. 244: le amministrazioni autonome.

A cura di Gabriele Bivona
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