Obbligo partita IVA per gli iscritti all'albo che svolgono prestazioni occasionali

L'esercizio di un'attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo comporta gli stessi obblighi previdenziali e fiscali a prescindere s...

09/04/2015

L'esercizio di un'attività professionale per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo comporta gli stessi obblighi previdenziali e fiscali a prescindere se si tratti di una prestazione occasionale o continuativa.

Questo, in sintesi, il contenuto della lettera prot. 4594 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto lo scorso 25 febbraio 2015 alla nota n. 13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015 di Inarcassa che ha chiesto spiegazioni in merito al dossier n. 448/2014 del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (leggi articolo), successivamente integrato dalla circolare n. 488/2015 (leggi articolo).

Entrando nel dettaglio, il dossier n. 448/2014 del Centro Sudi del CNI, effettuando una evidente forzatura dei piani normativi civilistici, fiscali e previdenziali vigenti in merito alle "collaborazioni occasionali" ed in particolare del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 61), era arrivato alla conclusione che per gli iscritti agli albi professionali la normativa prevede un'eccezione in merito ai limiti imposti nei rapporti di prestazioni occasionali. In particolare, secondo il Centro Sudi gli iscritti ad un albo professionale che svolgono un lavoro dipendente avrebbero potuto svolgere anche prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza l'obbligo di partita IVA.

L'interpretazione del Centro Studi aveva subito scatenato polemica tra i liberi professionisti "puri" che l'hanno definita in alcuni casi "priva di alcun senso logico", avvantaggiando i lavoratori dipendenti (che avrebbero potuto effettuare prestazioni senz'IVA) a discapito di chi svolge prevalentemente professione autonoma. Interpretazione che aveva generato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale.

Il Centro Studi, con la circolare n. 488/2015 aveva fornito alcuni chiarimenti in merito al precedente dossier, affermando che l'iscritto all'Albo che non svolge lavoro autonomo con regolarità, sistematicità e regolarità, può svolgere prestazione occasionale solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e sia effettuata senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.

La risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Sollecitato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha letteralmente smantellato la ricostruzione normativa operata dal Centro Studi del CNI, rilevando che qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi devono essere considerati redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina.

Secondo il MEF, infatti, le attività per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale sono state definite "impropriamente" dal Centro Studi "occasionali" nel caso di saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. Come rilevato da Inarcassa"nel caso in cui un professionista, che svolge attività professionale a latere di un rapporto di lavoro dipendente, sia messo in grado di avanzare un'offerta economica sulla quale non gravi né l'IVA né il contributo integrativo si produrrebbe un effetto dumping" e, dunque, "far discendere in un'unica risoluzione l'estensione della possibilità di svolgere attività professionale senza partita IVA a tutti gli iscritti ad un Albo che siano (anche) lavoratori dipendenti, appare una forzatura prova di base legale".

Come già chiarito con la circolare n. 67/E del 21 luglio 2001 "l'esame diretto a verificare l'eventuale collegamento tra le prestazioni rese e l'oggetto della professione o dell'arte esercitata deve essere operato sia con riferimento ai rapporti "tipici" che a quelli "atipici" e che, in caso di esito positivo, i relativi compensi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale". La stessa circolare del MEF ha chiarito che per stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

In definitiva, ribaltate e svoltate le circolari del Centro Studi del CNI, e apprezzabile l'intervento (interessato) di Inarcassa che ha tutelato le proprie casse ma anche la concorrenza leale tra i professionisti dell'area tecnica.
 

A cura di Ing. Gianluca Oreto
         

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