Dispositivi di ancoraggio e UNI EN: 795 versioni a confronto e problematiche relative

Parlando di dispositivi di ancoraggio e delle relative norme tecniche che li regolamentano, ci si accorge che gli stessi sono stati oggetto di molteplici riv...

21/04/2015
Parlando di dispositivi di ancoraggio e delle relative norme tecniche che li regolamentano, ci si accorge che gli stessi sono stati oggetto di molteplici rivisitazioni con la creazione di piccole sacche di incomprensibilità alimentate da scarsa chiarezza ed assoluta assenza di certezza.

E' indubbio che parlando di dispositivi di ancoraggio la norma principale è stata la UNI EN 795 che, nelle varie versioni emanate e successivamente ritirate per essere rimpiazzate con altre nuove versioni, ha regolamentato i dispositivi di ancoraggio idonei a fronteggiare il rischio di caduta dall'alto durante l'esecuzione dei lavori sulle copertura dei fabbricati.

NUMERO NORMA TITOLO PERIODO
UNI EN 795:1998 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove 31/05/1998 ? 01/12/2002
UNI EN 795:2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove 01/12/2002 ? 04/12/2012
UNI EN 795:2012 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio IN VIGORE DAL 04/12/2012

La versione del 1998, in lingua italiana derivata dalla versione originaria del luglio 1996, venne aggiornata con la versione del 2002 in recepimento anche dell'allegato A1 del 2000 di aggiornamento sulla versione originaria.

La versione 2002
La versione 2002 della norma UNI EN 795 specificava i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, ed in sintesi prevedeva:
  • Che i dispositivi fossero suddivisi in classi (A1, A2, B, C, D ed E);
  • che i dispositivi potessero essere installati in maniera permanente sulle coperture degli edifici;
  • che i dispositivi potessero essere utilizzati, solo per alcune classi di dispositivo, da più operatori contemporaneamente.

I dispositivi di ancoraggio, inoltre, essendo installati in maniera permanente non erano trasportabili ma erano concepiti per essere lasciati permanentemente installati in loco, e pertanto ciò comportava:
  • che la manutenzione dei dispositivi fosse a carico del responsabile del fabbricato (proprietario o amministratore dell'immobile);
  • che trattandosi di elementi incorporati nella costruzione, essi andavano considerati a tutti gli effetti quali "prodotti da costruzione", e pertanto, per le disposizioni armonizzate contenute nel CPD (Regolamento Prodotti da Costruzione UE N. 305/2011) i prodotti in questione dovevano recare la marcatura CE.

La versione 2012
Con l'introduzione della versione <2012 della norma UNI EN 795 si viene ad operare un taglio netto rispetto al passato che provoca molte ambiguità e seri dubbi anche in materia di applicabilità della stessa.
Le novità di valenza fortemente costringente sono:
  • la nuova suddivisione in Tipo (A, B, C, D, E) con l'accorpamento delle vecchie classi A1 ed A2 in un unico Tipo A;
  • la non permanenza del dispositivo;
  • il concetto di dispositivo di ancoraggio mono-utente e quindi di tipo individuale che, in quanto tale, viene ad essere trattato come vero e proprio DPI.

Tutte queste novità hanno comportato, sin dall'entrata in vigore, il sopraggiungere di indubbie perplessità legate proprio alla gestione ed al campo di applicazione dei dispositivi.
Le novità introdotte dalla norma, infatti, comportano:
  • che il dispositivo di ancoraggio, adesso considerato comune DPI, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione della Direttiva Europea 89/686/CEE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i." ed in quanto tale deve essere provvisto della relativa marcatura CE;
  • che la manutenzione dei dispositivi, adesso, poiché trattandosi di DPI è a carico del datore di lavoro in virtù dell'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni;
  • che il requisito di mobilità, trasportabilità e temporaneità determina maggiori difficoltà operative poiché debbono sono portati in loco, messi in opera dal lavoratore secondo istruzioni del fabbricante e rimossi al termine dell'intervento;
  • che la collocazione sulla copertura viene effettuata in maniera non strutturale ma deve essere tale da consentire la rimozione/sostituzione del dispositivo senza incidere sugli elementi strutturali della copertura compreso anche l'eventuale strato di isolamento.

Per ovviare al requisito di utilizzo singolo del dispositivo (mono-utente) è stata introdotta la UNI CEN TS 16415:2013 (norma di specifica tecnica transitoria del gennaio 2013 con validità fino al gennaio 2016), attraverso la quale, il dispositivo che risulta essere conforme anche a tale specifica tecnica può essere utilizzato da più operatori contemporaneamente, ma non permette comunque di superare il requisito sulla permanente collocabilità.

Molto importante ai fini di una maggiore comprensione e presa d'atto sulle problematiche esposte in precedenza è stata l'emanazione della circolare 13/02/2015 n.3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha puntualmente chiarito le differenze in merito ai dispositivi di ancoraggio istallati in maniera permanente rispetto a quelli istallati in modalità non permanente.

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