Riforma appalti e Direttive europee: Il testo definitivo oggi pomeriggio al Senato

Approda oggi pomeriggio alle ore 16:30 nell'aula del Senato il disegno di legge delega recante "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/...

09/06/2015
Approda oggi pomeriggio alle ore 16:30 nell'aula del Senato il disegno di legge delega recante "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" (ddl n. 1678).

Dal raffronto con il testo predisposto a suo tempo dal Governo, il disegno di legge delega ha subito una vera e propria cura ricostituente che, pur con un unico articolo ha fatto lievitare abbondantemente i princìpi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà adeguarsi nella scrittura del decreto legislativo di recepimento.
Per capire tutte le novità basta guardare il testo a due colonne predisposto dalla redazione in cui nella colonna di sinistra è riportato l'originario testo del disegno di legge delega del Governo e nella colonna di destra il testo esitato dall'VIII Commissione.(Lavori Pubblici e Comunicazione) del Senato.

Parecchie le novità nel nuovo testo e tra le stesse segnalo le seguenti:
  • con l'inserimento della lettera g) viene definito un espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva;
  • con l'introduzione della lettera v) viene precisato che devono essere introdotte misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione;
  • con l'inserimento della lettera ff), dovrebbe essere attuata la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di con cessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, con esclusione del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
  • con l'inserimento della lettera rr) si darà corso alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
  • con l'introduzione della lettera mm) il vigente sistema di qualificazione degli operatori economici attualmente in vigore subirà sostanziali modifiche in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica delle reali capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, anche introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;
  • con l'inserimento della lettera aaa) viene precisato che saranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;
  • con l'introduzione della lettera fff) viene precisato che devono essere previste forme di dibattito pubblico, ispirate al modello del débat public francese, delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio;
A cura di arch. Paolo Oreto -
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