Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) e verifica in tempo reale: in Gazzetta Ufficiale il decreto con le semplificazioni

Come già anticipato, semplificazioni in vista in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 de...

01/06/2015
Come già anticipato, semplificazioni in vista in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 è stato, infatti, pubblicato il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Dall'1 luglio 2015 sarà sufficiente un click per ottenere il documento unico di regolarità contributiva (Durc) in tempo reale. Il decreto del Ministero del Lavoro ufficializza, infatti, quanto era già stato spiegato nei giorni scorsi (leggi articolo). Grazie alla nuova procedura, operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto (e quindi dall'1 luglio 2015), sarà attiva una procedura online per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Il decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015 è composto dai seguenti articoli:
  • Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
  • Art. 2 - Verifica di regolarità contributiva
  • Art. 3 - Requisiti di regolarità
  • Art. 4 - Assenza di regolarità
  • Art. 5 - Procedure concorsuali
  • Art. 6 - Modalità della verifica
  • Art. 7 - Contenuti
  • Art. 8 - Cause ostative alla regolarità
  • Art. 9 - Esclusioni
  • Art. 10 - Norme di coordinamento
  • Allegato A - Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
Saranno abilitati alla nuova procedura per la verifica contributiva on line:
  • i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207( consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori)
  • le SOA
  • le amministrazioni pubbliche concedenti
  • le amministrazioni pubbliche procedenti
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito

Il documento generato con la nuova procedura online sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:
  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi:
  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.
Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

A cura di Gabriele Bivona
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