Antincendio alberghi da 25 a 50 posti letto: in Gazzetta il decreto e la regola tecnica

Sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzio...

27/07/2015
Sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50".
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 agosto 2015).

Il Decreto è composto da 6 articoli ed, in riferimento a quanto previsto all'articolo 3 del decreto stesso contiene in allegato la regola tecnica in cui sono dettagliatamente descritte:
  • termini,definizioni e tolleranze dimensionalo
  • ubicazione
  • separazioni - comunicazioni
  • caratteristiche costruttive con indicazioni sulla resistenza al fuoco, sulla reazione al fuoco, sulla compartimentazione, sui piani interrati, sui corridoi e sulle scale
  • misure di evacuazione in caso d'incendio
  • altre disposizioni
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  • segnaletica di sicurezza
  • gestione della sicurezza

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 devono essere realizzate e gestite in modo da:
  • a) minimizzare le cause di incendio;
  • b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fi ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
  • d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  • e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Tutte le disposizioni tecniche previste nel decreto si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modifi cata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

In allegato il testo integrale del Decreto unitamente e della regola tecnica

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