Super Dia: approvato lo schema unico semplificato

Nella seduta di ieri della Conferenza unificata è stata raggiunta l'intesa sullo schema unico semplificato per la cosiddetta Supedia (Modello unico semplific...

17/07/2015
Nella seduta di ieri della Conferenza unificata è stata raggiunta l'intesa sullo schema unico semplificato per la cosiddetta Supedia (Modello unico semplificato della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire).

Entro 90 giorni dalla data di approvazione, le Regioni dovranno recepire la nuova modulistica per la Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire. Mentre l'adeguamento è vincolante per le Regioni a statuto ordinario, è opzionale per quelle a statuto speciale.
Potrà essere utilizzata la SupeDia in tutti quei casi indicati dall'articolo 22 comma 3 del testo unico edilizia e la denuncia deve essere presentata allo sportello unico edilizia oppure, per le attività produttive, ai Suap di competenza e, entrando nel dettagli, nei casi di edilizia libera, la SuperDia in alternativa al permesso di costruire è consentita nei casi di:
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
  • interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Ricordiamo che il nuovo modello, nell'ottica di semplificazione dell'attività edilizia, segue:
  • i modelli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera;
  • il modello predisposto per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 35 alla Gazzetta ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015 (leggi articolo) che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali (tra cui quelle relative allo smaltimento di rifiuti, fanghi e acque reflue).

A cura di Gianluca Oreto
   
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