Regione Siciliana: Sulla Gazzetta la nuova legge sui centri storici

Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata la legge 10 luglio 2015 n. 13 reca...

27/07/2015
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata la legge 10 luglio 2015 n. 13 recante “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici".

La legge intende favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici ubicati nella Regione, attraverso norme semplificate, anche con riferimento alle procedure, riguardanti il recupero del relativo patrimonio edilizio esistente ed pr segue la finalità di incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e peculiarità originarie

La legge è costituita dai seguenti 6 articoli:
  • Art. 1 - Principi generali
  • Art. 2 - Deefinizione delle tipologie edilizie dei centri stotici
  • Art. 3 - Studio di dettaglio
  • Art. 4 - Interventi ammessi e modalità di attuazione
  • Art. 5 - Norme di carattere generale
  • Art. 6 - Disposizioni finali

Nell’articolo 4 viene precisato che gli interventi ammessi sono i seguenti:
  • manutenzione ordinaria degli edifici per tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • manutenzione straordinaria degli edifici per tutte le tipologie, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
  • restauro e risanamento conservativo degli edifici per tutte le tipologie qualificate di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’articolo 2 della legge mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da progetto redatto da un tecnico qualificato, ad eccezione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi degli articoli 10, 12, 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
  • ristrutturazione edilizia per tutto il patrimonio edilizio non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i) dell’articolo 2 della legge, previa acquisizione della concessione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia parziale riguardante i prospetti ovvero le coperture degli edifici: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere h) e i) dell’articolo 2 della legge, mediante acquisizione della concessione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione per tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i) dell’articolo 2 della legge, previa acquisizione della concessione edilizia;
  • ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell’intorno: è ammessa su tutto il patrimonio edilizio di base non qualificato o parzialmente qualificato di cui alle lettere a), b), h), i) dell’articolo 2 della legge, previa acquisizione della concessione edilizia;
  • accorpamento di più unità edilizie ovvero di unità immobiliari per tutto il patrimonio edilizio di base mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da una relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato;
  • ristrutturazione urbanistica consistente in una sommatoria organica di manutenzioni, ristrutturazioni edilizie, accorpamenti e demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni.
A cura di Gabriele Bivona
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