APE, dall’1 ottobre 2015 regole uniche a livello nazionale

Dall’1 ottobre 2015 non ci saranno più disomogeneità nella valutazione delle performance di un edificio o di una unità immobiliare milanese piuttosto c...

11/08/2015
Dall’1 ottobre 2015 non ci saranno più disomogeneità nella valutazione delle performance di un edificio o di una unità immobiliare milanese piuttosto che agrigentina.

Con la pubblicazione dei 3 decreti ministeriali del 26 giugno 2015, firmati dal Ministro dello Sviluppo Economico Federico Guidi e dai suoi colleghi di altri quattro Ministeri (Ambiente, Difesa, Infrastrutture e Semplificazione), si è, infatti, messa la parola fine (almeno in parte) al problema della normativa “a macchia di leopardo” che ha reso difficile la vita dei professionisti che si occupano di prestazione energetica. La novità più interessante riguarda l’obbligo di adeguamento alla normativa nazionale anche per le regioni “virtuose” che negli anni avevano anticipato il legislatore con regole “ad hoc” che avevano però causato forti diversità applicative in ambito energetico con l’effetto di rendere di difficile la lettura dell’attestato passando da regione a regione.

I nuovi decreti
I tre nuovi decreti, pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, sono i seguenti:
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (c.d. decreto “prestazioni”)
  • D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (c.d. decreto “requisiti”)
  • D.M. 26 giugno 2015 recante " Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (c.d. decreto “linee guida”)

Un’altra delle novità più interessanti riguarda il calcolo della prestazione energetica che terrà conto oltre che del fabbisogno richiesto per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, anche di tutti quelli che riguardano il raffrescamento, la ventilazione e, per gli immobili ad uso non residenziale, anche l’illuminazione e i sistemi di trasporto.

A differenza dell’attuale attestato, il nuovo APE conterrà delle “innovazioni comunicative” che lo renderanno di più facile comprensione anche ai non addetti ai lavori. L’utilizzo di icone ed “emoticon” aiuteranno gli utilizzatori finali a comprendere meglio la prestazione energetica del proprio edificio/abitazione. All'interno dell'APE, infatti, oltre alla classe energetica, è stato previsto l'inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità, come di seguito riportato:

La nuova classificazione
Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:

Sopralluogo obbligatorio
Altro punto interessante è la definizione delle procedure da svolgere per poter redigere l'attestazione energetica dell'immobile. Le nuove linee guida, infatti, definiscono le seguenti operazioni da svolgere “obbligatoriamente”;
  1. l'esecuzione di un rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
    • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi (se disponibile) dell'attestato di qualificazione energetica;
    • l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;
    • l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.

Ricordiamo che sui tre nuovi decreti, ed in particolare su quello che definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica, si era espresso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, in un articolo pubblicato sulle nostre pagine, ha fatto una amarissima considerazione in merito alla scarsa partecipazione della categoria alla definizione del decreto (leggi articolo).

In allegato il testo dei tre decreti in versione integrale unitamente a tutti gli allegati, le linee guida nazionali e le appendici relative rispettivamente alle esclusioni ed ai Format sull'APE sulla Qualificazione e sugli Annunci.

A cura di Gianluca Oreto
   
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