Semplificazione edilizia e Super DIA: entro il 14 ottobre 2015 obbligatorio il nuovo modello standard

Dopo il via libera ai modelli unici per l'edilizia SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, è la volta della super DIA (denuncia di inizio attività alternati...

09/09/2015

Dopo il via libera ai modelli unici per l'edilizia SCIA, permesso di costruire, CIL e CILA, è la volta della super DIA (denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire).

La Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome, infatti, ha approvato il 16 luglio scorso il nuovo modello unificato che dovrà essere utilizzato sull'intero territorio nazionale. Le Regioni entro 90 giorni dall'adozione in sede di Conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adegueranno la modulistica in relazione alle specifiche normative regionali e di settore.
Pertanto, entro il 14 ottobre 2015 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello standard.
L'adeguamento sarà vincolante per le Regioni a statuto ordinario, mentre risulterà opzionale per quelle a statuto speciale.
E' da sottolineare che l'adozione dei modelli non è obbligatoria in tutte quelle Regioni in cui l'utilizzo della Super DIA non è previsto, come ad esempio Toscana ed Emilia Romagna.

Quando si usa la super DIA?
Gli interventi che si potranno eseguire con super DIA sono quelli indicati dall'articolo 22 comma 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia). Nello specifico:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.


La super DIA va presentata al SUE (sportello unico edilizia) oppure, per le attività produttive, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) di competenza.

Come è organizzato il Nuovo modello super DIA 2015?
Nel nuovo modello super DIA, il professionista abilitato deve compilare una serie di informazioni e dati relativi all'immobile e alla tipologia di lavori da eseguire. In particolare, occorre definire gli aspetti tecnici, urbanistici e catastali dell'intervento, le modalità di calcolo del contributo di costruzione, i tecnici incaricati e l'impresa esecutrice, i diritti di terzi e il rispetto delle norme sulla privacy.

Occorre quindi compilare una check-list sulla documentazione già disponibile e allegata riguardante:

  • soggetti coinvolti;
  • ricevuta di versamento diritti di segreteria;
  • copie documenti di identità;
  • documenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • dichiarazioni di assenso dei titolari di altri diritti reali o obbligatori;
  • modello Istat;
  • calcolo preventivo del contributo di costruzione;
  • notifica preliminare;
  • elaborati e documentazione fotografica dello stato di fatto e di progetto;
  • relazioni sul superamento delle barriere architettoniche;
  • progetto impianti;
  • relazione tecnica sui consumi energetici e documentazione di impatto acustico;
  • relazione geologica e geotecnica;
  • certificazioni, pareri, autorizzazioni e dichiarazioni sostitutive varie.

 

A cura di Ing. Giuseppe Vitale
         
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Modelli CIL e CILA