Patent Box: in Gazzetta il decreto per la tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno

Parte ufficialmente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da dis...

22/10/2015
Parte ufficialmente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20/10/2015, n. 244 il Comunicato Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2015 recante "Decreto «Patent box» recante un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili" che avvisa della pubblicazione del decreto 30 luglio 2015 recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal decreto-legge del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33".

Il nuovo regime opzionale di tassazione per i redditi può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

L'obiettivo dichiarato è rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all'estero;
  3. favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
  • Software protetto da copyright;
  • brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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