Patent Box: pronto il modello delle Entrate per la tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20/10/2015 del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2015 che ha dato uffici...

11/11/2015
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20/10/2015 del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2015 che ha dato ufficialmente in via al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, era atteso solo il modello di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che è stato pubblicato con il provvedimento 10 novembre 2015, prot. 144042.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia è stato approvato lo schema di comunicazione da utilizzare per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. A partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione deve essere invece comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la stessa dichiarazione si riferisce.

Per poter comunicare alle Entrate la scelta del regime opzionale è necessario compilare:
  • i primi due riquadri del modello, che sono dedicati ai dati anagrafici del soggetto che esercita l'opzione e a quelli dell'eventuale rappresentante firmatario;
  • l'ultimo riquadro, che è riservato all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.
La comunicazione va effettuata in via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati. La prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione telematica occorre utilizzare il software "Patent_box" disponibile sul sito internet dell'Agenzia entro novembre.

Ricordiamo che il nuovo regime opzionale di tassazione per i redditi può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Rientrano nell'ambito dell'agevolazione i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di marchi, di disegni e modelli e di informazioni aziendali e di esperienze tecnico-industriali che siano proteggibili come informazioni segrete in base alla legge, con ciò dovendosi intendere i beni immateriali brevettati o registrati, in corso di brevettazione o registrazione.

L'obiettivo dichiarato è rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
  1. incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
  2. incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all'estero;
  3. favorisce l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:
  • Software protetto da copyright;
  • brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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