Adeguamento strutturale e antisismico Scuole: in Gazzetta le modalità di impiego del Fondo

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 recante "Assegnazione alle regioni Abruzzo, Bas...

07/12/2015
Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 recante "Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015 recante "Definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Il decreto definisce il riparto e le modalità di impiego, per le annualità 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 1, comma 160, della legge 15 luglio 2015, n. 107.

L'istruttoria delle istanze presentate sarà avviata da una Commissione composta da due componenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due componenti designati dal Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il decreto ripartisce, tra le Regioni e le Province autonome indicate nell'Allegato 1, la somma complessiva di 40 milioni di euro per le annualità 2014 e 2015. La quota di competenza regionale, in misura non inferiore a 100.000 euro, è assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori.

Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari
Gli interventi destinatari del Fondo, con priorità per quelli esecutivi e cantierabili o definitivi appaltabili, devono rientrare nelle seguenti tipologie:
  • a) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, la cui necessità risulti da verifiche tecniche eseguite in coerenza con le norme tecniche;
  • b) interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici di proprietà pubblica, che, anche in assenza di verifiche tecniche, si riferiscano a opere per le quali, da studi e documenti già disponibili, risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave e attuale;
  • c) costruzione di nuovi edifici scolastici di proprietà pubblica, nei casi in cui sia indispensabile sostituire quelli esistenti a elevato rischio sismico per i costi eccessivi dell'adeguamento rispetto alla nuova costruzione o per obiettive, riconosciute e documentate situazioni di rischio areale (instabilità di versante, pericolo di alluvioni o inondazioni), che richiedano la demolizione dell'esistente e la ricostruzione, eventualmente anche in altro sito.

Caratteristiche del finanziamento
L'ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento (comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per riconsegnare l'opera finita e collaudata) per la percentuale finanziabile.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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